Articolo 1035 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Attraversamento di acquedotti

Dispositivo

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui (1) può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi [1046].

Note

(1) La norma prevede un particolare modo di esercizio della servitù di acquedotto già costituita o da costituire.