Articolo 1071 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Dispositivo
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione (1), senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Note
(1) Si reputa che, a causa della divisione del fondo dominante, la servitù si fraziona in diversi ed autonomi diritti della stessa natura quante sono le parti in cui è stato diviso il fondo dominante; è necessario tener presente, in ogni caso, che la circostanza appena descritta non deve in alcun modo danneggiare il fondo stesso.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. civ. n. 20606/2025
In tema di divisione, la comoda divisibilità di un bene non consiste solo nella possibilità materiale di ripartizione tra gli aventi diritto, ma nell'attitudine concreta di tale ripartizione a non compromettere il valore originario del bene e a mantenere la funzionalità autonoma delle porzioni assegnate, senza subire particolari limitazioni. La servitù preesistente non viene modificata dalla divisione, che non può imporre oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati sui beni comuni.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20606 del 22 luglio 2025)
2Cass. civ. n. 17940/2020
In tema di servitù prediali, l'art. 1071, comma 1, c.c. - a tenore del quale nel caso in cui "il fondo dominante viene diviso", la servitù permane su ogni porzione del medesimo, salvo non si renda più gravosa la condizione del fondo servente - non trova applicazione allorché il fondo dominante non sia stato attribuito a diversi proprietari, ma fatto unicamente oggetto di un frazionamento catastale, di per sé consistente nella mera redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della voltura in catasto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17940 del 27 agosto 2020)
3Cass. civ. n. 17884/2019
In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poiché detto effetto si determina "ex lege", non occorre alcuna espressa menzione, a tale riguardo, negli atti traslativi attraverso cui si determina la divisione del fondo dominante: sicché, nel silenzio delle parti - in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto - la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un "unicum " ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17884 del 3 luglio 2019)
4Cass. civ. n. 11330/2013
In tema di servitù prediali, quando, a seguito di plurime vendite parziali, il fondo a cui vantaggio sussiste una servitù di passaggio venga frazionato in porzioni separate, in modo che una sola di esse rimanga contigua al fondo servente, non si costituisce, per effetto di tale frazionamento, un autonomo diritto di servitù a favore della porzione non contigua e a carico di quella contigua al fondo servente, in quanto il principio dell'indivisibilità della servitù, di cui all'art. 1071 cod. civ., riguarda il fondo servente e non quello dominante. Ne consegue che il proprietario della porzione non contigua al fondo servente non ha titolo per accedere a questo attraverso la porzione interposta tra quella di sua proprietà e il fondo servente medesimo.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 11330 del 13 maggio 2013)
5Cass. civ. n. 2168/2006
In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poiché tale effetto si determinaex legeal riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti — in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto - la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di ununicumal fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2168 del 31 gennaio 2006)
6Cass. civ. n. 26973/2005
In tema di acquisto della servitù, tra gli istituti della destinazione del padre di famiglia e della divisione del fondo dominante, rispettivamente disciplinati dagli artt. 1062 e 1071 c.c., non è configurabile in linea astratta alcuna incompatibilità. (Nella specie, indiscusso che, dopo la divisione del fondo dominante, la servitù spettava anche alla porzione di esso non contigua con quello servente, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha accertato la costituzione in concreto, nei termini di cui all'art. 1062, di una relazione di fatto tra le due porzioni risultanti dalla divisione, volta alla costituzione di una servitù di passaggio a favore di quella risultata interclusa).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26973 del 7 dicembre 2005)
7Cass. civ. n. 4399/1982
A norma dell'art. 1071 c.c., la servitù consistente in unnon facere(nella specie: divieto di costruire oltre determinati limiti), che, salvo diversa espressa previsione del titolo, non ricade su una parte determinata del fondo servente, viene a gravare, in ipotesi di frazionamento di tale fondo, sulle singole porzioni nelle quali esso è stato diviso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4399 del 15 agosto 1982)
8Cass. civ. n. 2264/1982
Quando a seguito di plurime vendite parziali il fondo a cui vantaggio sussiste una servitù dipassaggio venga frazionato in porzioni separate in modo che una sola di esse sia contigua al fondo servente, non si costituisce, per effetto di tale frazionamento, un autonomo diritto di servita a favore della porzione non contigua e a carico di quella contigua al fondo servente, in quanto il principio dell'indivisibilità della servitù sancito dall'art. 1071 c.c., riguarda il fondo servente e non quello dominante. Ne consegue che il proprietario della porzione non contigua al fondo servente non ha titolo per accedere a questo attraverso la porzione interposta tra quella di sua proprietà e il fondo servente medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2264 del 15 aprile 1982)