Articolo 1070 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Abbandono del fondo servente

Dispositivo

Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando (1) alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [1104], [2643], n. 5].

Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

Note

(1) Si reputa che la rinunzia alla servitù abbia natura di atto unilaterale tra vivi con effetto estintivo del diritto stesso, per il quale si richiede la forma scritta fatto a pena di nullità (art. 1350, n. 5) e che è soggetto a trascrizioneexart.2643, n. 5. A parere di altra dottrina, invece, la rinuncia ha natura ambivalente, essendo irrevocabile e, al contempo, valendo quale proposta nei confronti del vicino.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 10460/2020

L'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la custodia della parte di fondo (strada ed accessori) sulla quale la servitù è esercitata.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10460 del 3 giugno 2020)

2Cass. civ. n. 1026/1976

Il diritto di servitù, in quanto disponibile, può estinguersi per rinuncia scritta da parte del titolare. Tale rinuncia non abbisogna di formule sacramentali ed espresse, ma può anche risultare, per implicito, da una dichiarazione incompatibile con la volontà di conservare il diritto stesso. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente ravvisata dai giudici del merito una rinuncia implicita a servitù di veduta nell'atto scritto con il quale il titolare aveva acquistato dal proprietario del fondo servente la comproprietà di un muro, la cui costruzione, da quest'ultimo eseguita, impediva l'esercizio della servitù medesima).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1026 del 20 marzo 1976)