Articolo 1077 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Servitù costituite sul fondo enfiteutico

Dispositivo

Le servitù costituite dall'enfiteuta [959] sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.