Articolo 1077 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Dispositivo
Le servitù costituite dall'enfiteuta [959] sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.