Articolo 1078 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [dotale] o in usufrutto

Dispositivo

Note

(1) L'espressione tra parentesi quadre deve ritenersi implicitamente abrogata dalla previsione della nullità di ogni convenzione finalizzata alla costituzione di beni in dote ad opera della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10617/2017