Articolo 1078 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [dotale] o in usufrutto

Dispositivo

Le servitù costituite dall'enfiteuta [959] a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto [o dal marito a favore del fondo dotale] (1).

Note

(1) L'espressione tra parentesi quadre deve ritenersi implicitamente abrogata dalla previsione della nullità di ogni convenzione finalizzata alla costituzione di beni in dote ad opera della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10617/2017

L'enfiteuta è legittimato ad agire in "confessoria servitutis", onde farne riconoscere in giudizio l'esistenza, essendo abilitato a costituire una servitù in favore del fondo oggetto del suo dominio, ai sensi dell'art. 1078 c.c., ed in applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c., secondo cui l'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10617 del 28 aprile 2017)