Articolo 1097 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto agli avanzi d'acqua

Dispositivo

Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta (1) per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta [1098].

Note

(1) L'acqua è concessa ad altra persona per un utilizzo determinato, con obbligo di questi di restituire al concedente o ad altri quanto rimanga; l'acqua può essere riservata da un soggetto, che alieni un proprio fondo, ad uno diverso di sua proprietà, nel quale, per esempio, non vi sia una sorgente d'acqua, con l'obbligo di restituzione dell'acqua sovrabbondante al concedente (chi ha acquistato il fondo ove si trovi l'acqua) o ad altri. L'acqua posseduta per un unico specifico utilizzo, obbliga a rendere quanto sopravanzi al concedente o ad altri.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3242/1975

Poiché possono essere costituite servitù atipiche, non rientranti negli schemi del libro terzo, capo ottavo, del c.c., bene può essere costituita volontariamente una servita alla cui stregua il proprietario del fondo dominante possa utilizzare, da un corpo di acqua viva che scaturisce nel fondo servente, ciò che ecceda i bisogni di quest'ultimo, servitù che non si confonde con le pur analoghe servitù attive degli scoli (art. 1094 c.c.) e servitù sugli avanzi d'acqua (art. 1097 c.c.), ed alla quale non si applica la norma dettata, per la determinazione della quantità di acqua, nella disciplina della servitù di presa o di derivazione d'acqua (art. 1083 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3242 del 10 ottobre 1975)