Articolo 1098 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
Dispositivo
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua [1094], [1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.