Articolo 1098 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua

Dispositivo

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua [1094], [1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.