Articolo 1104 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi dei partecipanti

Dispositivo

Note

(1) Le spese necessarie alla conservazione sono quelle che mirano a che la cosa non sia distrutta o deteriorata; le spese per il godimento, invece, sono rivolte all'ordinaria utilizzazione del bene.La norma esclude le spese utili o voluttuarie: la partecipazione diviene necessaria solo nel caso in cui si sia pronunciata la maggioranza o l'unanimità dei compartecipi.

(2) La rinuncia con effetto liberatorio è istituto al quale si riferisce anche l'art. 883.Essa deve essere espressa in modo non ambiguo e, se effettuata, non è più passibile di revoca.La rinunzia non può essere evinta dall'omesso versamento delle spese, e, in tale ipotesi, il contegno del comunista diviene un inadempimento dell'obbligo di contribuzione (artt.1218 ss. c.c.).

(3) Si intende, senza esprimere il proprio dissenso in modo manifesto.

(4) Il successore a titolo particolare del comunista diventa a sua volta compartecipe e a tale titolo risponde delle spese. Al contrario, non è tenuto all'esecuzione di opere perché non è consentito all'autonomia dei privati creare obbligazioni difacerevincolanti per i terzi acquirenti.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 16435/2025

2Cass. civ. n. 9456/2024

3Cass. civ. n. 28611/2022

4Cass. civ. n. 19756/2022

5Cass. civ. n. 27634/2018

6Cass. civ. n. 24670/2006

7Cass. civ. n. 15079/2006

8Cass. civ. n. 7518/2006

9Cass. civ. n. 5112/2006

10Cass. civ. n. 2046/2006

11Cass. civ. n. 16975/2005

12Cass. civ. n. 8924/2001

13Cass. civ. n. 2657/1997

14Cass. civ. n. 5967/1996

15Cass. civ. n. 4574/1994

16Cass. civ. n. 3600/1994

17Cass. civ. n. 2658/1987

18Cass. civ. n. 2146/1975