Articolo 1103 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizione della quota

Dispositivo

Note

(1) Poter disporre significa avere la possibilità di alienare la quota, cioè di cederne il diritto di comproprietà, naturalmente limitatamente alla quota che l'alienante ha nella comunione: dal momento dell'alienazione, titolare del diritto di condominio saràerga omnesl'acquirente.

(2) Il comproprietario può, in generale, costituire diritti reali di godimento che possano esplicarsipro quota(ad esempio, diritto di usufrutto e di enfiteusi). La costituzione di un diritto di servitù, invece, potrebbe comportare un atto di disposizione eccedente la quota (v. in tal caso l'art. 1059 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 10637/2024

2Cass. civ. n. 25462/2023

3Cass. civ. n. 22063/2023

4Cass. civ. n. 6338/2023

5Cass. civ. n. 25097/2022

6Cass. civ. n. 6293/2015

7Cass. civ. n. 26051/2014

8Cass. civ. n. 8092/2011

9Cass. civ. n. 165/2005

10Cass. civ. n. 4965/2004

11Cass. civ. n. 12870/2000

12Cass. civ. n. 5443/1999

13Cass. civ. n. 8259/1993