Articolo 1151 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pagamento delle indennità
Dispositivo
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità (1) previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Note
(1) Tali indennità si riferiscono esclusivamente ai miglioramenti ed alle addizioni che implicano una miglioria.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5948/2005
Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150 del cod. civ. è la qualità di possessore nella persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa; pertanto, l'applicazione della stessa disposizione va esclusa nei confronti del mero detentore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5948 del 18 marzo 2005)