Articolo 1152 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Dispositivo
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa [748] comma 4, [975] comma 2, [1011], [1502] comma 2] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione [948] e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [2756].
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 12483/2022
Il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12483 del 19 aprile 2022)
2Cass. civ. n. 27990/2019
Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27990 del 31 ottobre 2019)
3Cass. civ. n. 12406/2016
Il diritto di ritenzione, previsto dall'art. 1152 c.c. e spettante al possessore di buona fede a garanzia del credito per i miglioramenti apportati all'immobile, è in astratto idoneo a giustificare una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione per rilascio promossa in suo danno, ma a condizione che la domanda per i miglioramenti sia stata avanzata nel corso di giudizio per rivendicazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12406 del 16 giugno 2016)
4Cass. civ. n. 6489/2011
Colui il quale abbia acquistato il possesso di un fondo agricolo a titolo di esecuzione anticipata di un contratto preliminare non è possessore di esso, ma mero detentore qualificato. Ne consegue che, dichiarato nullo il contratto preliminare, al promissario acquirente non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., diritti attribuiti dalla legge unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore, ancorché qualificato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6489 del 22 marzo 2011)
5Cass. civ. n. 9267/2010
Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale nell'art. 1152 cod. civ e si configura come situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9267 del 19 aprile 2010)
6Cass. civ. n. 12232/2002
Il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sé, costituisce istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, che non può, quindi, essere invocato dal detentorenomine alienodel bene nei confronti del proprietario rivendicante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12232 del 19 agosto 2002)
7Cass. civ. n. 7692/1993
Il diritto di ritenzione spettante al possessore di buona fede a norma dell'art. 1152 c.c. mira a tutelare la pretesa creditoria al pagamento dell'indennità e, come tale, è ad essa intimamente connesso, per cui allo stesso modo di questa deve essere fatto valere in via riconvenzionale nel corso del giudizio di rilascio, soggiacendo alle stesse regole processuali stabilite per il credito di cui garantisce l'esecuzione, con la conseguenza che la domanda per il riconoscimento del diritto di ritenzione, se non proposta in primo grado è domanda nuova, come tale inammissibile in grado di appello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7692 del 13 luglio 1993)