Articolo 12 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
Dispositivo
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173] c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (1) (2).
[*Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso*].
Il valore delle cause per divisione [713], [1111] c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi (3).
Note
(1) La norma regola l'ipotesi in cui nel processo si discute solamente di una parte del rapporto obbligatorio e pertanto in base a quella porzione del rapporto in contestazione dovrà essere determinato il valore della causa, non considerando le eccezioni sollevate dal convenuto (112) eccetto quelle che, dando luogo ad un accertamento incidentale, possono comportare la modificazione della competenza per valore (34).
(2) Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, nel caso di azione di risoluzione valore della causa va determinato sulla base della domanda solo quando tale azione costituisce la premessa della domanda di risarcimento dei danni; diversamente, se l'azione di risoluzione è fine a se stessa il valore della causa è quello dell'intero rapporto. Per ciò che concerne l'azione di rescissione per lesione (1447-1448 c.c.) i valore della causa si determina relativamente al prezzo indicato nella domanda dall'attore come equo. Per le cause di simulazione assoluta della compravendita il valore della causa si calcola in forza del prezzo indicato nell'atto che si assume simulato; per quelli di simulazione relativa, invece, va considerato il valore del bene oggetto del negozio dissimulato.
(3) Secondo l'opinione dottrinale prevalente, nella massa attiva da dividersi non possono essere calcolati anche i frutti maturati e percepiti, ossia i beni mobili che derivano in maniera periodica da altro bene, sia direttamente come prodotto dello stesso bene, sia indirettamente come utilità collegata alla destinazione economica dello stesso (come ad esempio i frutti civili). Inoltre, è bene considerare che nel giudizio di divisione rientrano anche i debiti comuni, e di conseguenza anche il loro valore deve essere computato nei limiti delle quote richieste.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 22344/2024
In tema di competenza per valore, l'art. 12 c.p.c., comma 1, prevede che nelle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio, il valore della causa si determina in base all'intero assetto degli interessi regolati dall'accordo, e non limitatamente ad una frazione temporale di tale rapporto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 22344 del 7 agosto 2024)
2Cass. civ. n. 33011/2023
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del D.M. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 33011 del 28 novembre 2023)
3Cass. civ. n. 30219/2023
In tema di valore della controversia, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. Con la conseguenza che allorquando il giudice è chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto all'invocato risarcimento del danno, ma perché gli è richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella restitutoria e risarcitoria e le pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art. 10 c.p.c., ai fini della determinazione della competenza per valore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30219 del 31 ottobre 2023)
4Cass. civ. n. 1711/2023
In tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. – per il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa e, conseguentemente, della liquidazione delle spese di lite. Ne discende che nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti di quest'ultimo e nei limiti della sua ragione di debito.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 1711 del 20 gennaio 2023)
5Cass. civ. n. 3697/2020
Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del 13 febbraio 2020)
6Cass. civ. n. 19606/2019
Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza di rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c. a seguito dell'opposizione del conduttore, il valore della causa non è dato dall'ammontare della morosità su cui si fonda l'intimazione di sfratto, ma è costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, non essendo stati offerti elementi sufficienti per pervenire a tale determinazione, la causa fosse di valore indeterminato). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19606 del 19 luglio 2019)
7Cass. civ. n. 16898/2013
Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 16898 del 5 luglio 2013)
8Cass. civ. n. 2737/2012
In tema di competenza per valore, l'art. 12, primo comma, cod. proc. civ. - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2737 del 23 febbraio 2012)
9Cass. civ. n. 1201/2010
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1201 del 22 gennaio 2010)
10Cass. civ. n. 26592/2009
Poichè il valore delle cause relative ai rapporti obbligatori dev'essere determinato, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, con riferimento ad un contratto di vendita, l'entità economica in contestazione comprende le obbligazioni sia del venditore che del compratore, speculari tra loro, con la conseguenza che se il primo agisca per il pagamento del prezzo e il secondo chieda la consegna del bene compravenduto, tale domanda non comporta un aumento del valore della causa per sommatoria dell'entità economica del bene a quella del prezzo richiesto "ex adverso", rappresentando esse due diverse indicazioni dell'unico valore oggetto del contratto dedotto in contestazione. (Principio affermato dalla S.C. ai fini della determinazione del regime di impugnazione di una sentenza del giudice di pace cui era applicabile il codice di rito nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26592 del 17 dicembre 2009)
11Cass. civ. n. 1467/2008
In tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, a seguito della riforma recata dalla legge n. 353 del 1990, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1467 del 23 gennaio 2008)
12Cass. civ. n. 10573/1998
Nelle cause relative alla divisione di un bene immobile, non può considerarsi l'immobile privo di rendita catastale e determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti solo perché lo stabile sia stato ampliato, essendo invece necessaria ai fini indicati, una totale trasformazione a seguito di modifiche talmente radicali da farlo considerare una entità distinta dalla preesistente non più confondibile ne identificabile con quella.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10573 del 24 ottobre 1998)
13Cass. civ. n. 1004/1993
La norma dell'art. 12, primo comma, c.p.c. — secondo cui il valore delle cause relative alla validità, all'esistenza o alla risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base a quelle parti del rapporto stesso che è in contestazione — non trova applicazione in casi in cui la stessa domanda introduttiva del giudizio sia formulata in guisa tale da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., in ordine all'intero rapporto, con la conseguenza che, in tal caso, ove la domanda appartenga alla competenza per valore del giudice superiore, è inidoneo a fondare la competenza di quello inferiore il frazionamento in più domande, ciascuna delle quali avente un petitum mantenuto entro i limiti di competenza di tale ultimo giudice e tutte poi riunite davanti a lui.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1004 del 27 gennaio 1993)