Articolo 13 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

Dispositivo

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, in caso di contestazione del titolo che è fonte del rapporto giuridico dedotto in giudizio, è necessario procedere in via incidentale al suo accertamento.

(2) In relazione alle rendite temporanee o vitalizie, si precisa che nell'ipotesi in cui venga contestato il titolo la norma trova applicazione solo alle rendite indeterminate o determinate per un periodo superiore a dieci anni. Secondo una diversa opinione, viene escluso che sia necessaria la contestazione del titolo e il valore della controversia si determina cumulando le annualità domandate, fino ad un massimo di dieci.

(3) Visto che il diritto del concedente è assimilabile ad una rendita, sostanziandosi quasi esclusivamente nella percezione del canone, il valore della causa di revisione del canone enfiteutico si determina cumulando venti o dieci annualità di canone a seconda che si tratti di enfiteusi perpetua o temporanea.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 16024/2025

2Cass. civ. n. 21772/2024

3Cass. civ. n. 17088/2024

4Cass. civ. n. 14365/2024

5Cass. civ. n. 6767/2023

6Cass. civ. n. 19020/2018

7Cass. civ. n. 10454/2015

8Cass. civ. n. 2837/1986

9Cass. civ. n. 3826/1977

10Cass. civ. n. 4626/1976