Articolo 32 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cause di garanzia

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica soltanto nel caso digaranzia propria, ovvero nel caso in cui un terzo (garante) sia tenuto a rispondere delle obbligazioni di una parte (garantito) verso l'altra, in virtù di un rapporto sostanziale nascente da contratto (es.: fideiussione) o dalla legge (es. garanzia per evizione ex art. 1476 n. 3 c.c.). Diversamente, si ha invecegaranzia impropriaquando le due cause sono distinte ed autonome ma collegate in modo occasionale ed estrinseco (come ad esempio nelle vendite a catena della stessa merce). Tale garanzia non può comportare una modificazione della competenza ma soltanto consentire la riunione delle cause, se queste sono devolute alla cognizione dello stesso giudice.Un'eccezione a tale regola è rappresentata dall'ipotesi della chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato exart. 1917 del c.c.. Infatti, la norma in esame trova applicazione nel caso della chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile da parte dell'assicurato, atteso che tale chiamata, nonostante derivi da garanzia impropria è consentita all'assicurato con disposizione di legge espressa e derogabile.

(2) Laconnessione per garanzia prevale sul foro convenzionale[v.28 c.p.c.], per cui nessuna rilevanza può essere attribuita all'accordo eventualmente intervenuto fra le parti, per derogare alla competenza territoriale ovvero alla clausola compromissoria tra garante e garantito.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 33677/2024

2Cass. civ. n. 23112/2024

3Cass. civ. n. 4552/2024

4Cass. civ. n. 33041/2023

5Cass. civ. n. 26780/2023

6Cass. civ. n. 9390/2023

7Cass. civ. n. 14476/2017

8Cass. civ. n. 19368/2016

9Cass. civ. n. 25581/2011

10Cass. civ. n. 11362/2009

11Cass. civ. n. 1515/2007

12Cass. civ. n. 12899/2004