Articolo 35 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Eccezione di compensazione

Dispositivo

Note

(1) Ai fini della applicazione della norma non è sufficiente che l'attore contesti il diritto alla compensazione (deducendone, ad esempio, la inoperativitàexart.1246 c.c.) ma è necessario che la contestazione investa i requisiti in presenza dei quali la stessa compensazione opera.

(2) La norma indica che se la domanda è fondata sultitolo non è controversooppure èfacilmente accertabileil giudice adito può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione pronunciando sentenza di accertamento con riserva di accertamento del controcredito. Se, invece, la domanda è fondata su untitolo controverso o di non facile accertamento, il giudice rimette l'intera causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa dinnanzi a lui.In caso dicompensazione giudiziale, il giudice, ex art. 1243 c.c., 2° comma può sia dichiarare la compensazione per la parte di debito ritenuta esistente, sia anche sospendere la pronuncia sul credito principale fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 12940/2025

2Cass. civ. n. 23112/2024

3Cass. civ. n. 15827/2024

4Cass. civ. n. 33041/2023

5Cass. civ. n. 10864/2023

6Cass. civ. n. 14615/2016

7Cass. civ. n. 24098/2006

8Cass. civ. n. 20337/2005

9Cass. civ. n. 157/2005

10Cass. civ. n. 9662/2000