Articolo 35 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Eccezione di compensazione

Dispositivo

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito (1), questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione[119]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente (2).

Note

(1) Ai fini della applicazione della norma non è sufficiente che l'attore contesti il diritto alla compensazione (deducendone, ad esempio, la inoperativitàexart.1246 c.c.) ma è necessario che la contestazione investa i requisiti in presenza dei quali la stessa compensazione opera.

(2) La norma indica che se la domanda è fondata sultitolo non è controversooppure èfacilmente accertabileil giudice adito può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione pronunciando sentenza di accertamento con riserva di accertamento del controcredito. Se, invece, la domanda è fondata su untitolo controverso o di non facile accertamento, il giudice rimette l'intera causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa dinnanzi a lui.In caso dicompensazione giudiziale, il giudice, ex art. 1243 c.c., 2° comma può sia dichiarare la compensazione per la parte di debito ritenuta esistente, sia anche sospendere la pronuncia sul credito principale fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 12940/2025

Ai fini della determinazione della competenza per valore nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del creditore opposto, avente ad oggetto un credito superiore a Euro 5.100,00, determina la competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace (artt. 10, comma 2, e 35 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12940 del 14 maggio 2025)

2Cass. civ. n. 23112/2024

Lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., come si verifica nel caso in cui la domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione o di sue singole clausole, per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287 del 1990), sia proposta unitamente a quelle aventi a oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della banca e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute, stante il vincolo di accessorietà della garanzia - che favorisce il simultanues processus - e l'unitarietà del bene della vita perseguito dagli attori nel giudizio, rappresentato dalla esclusione o rideterminazione del loro debito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23112 del 26 agosto 2024)

3Cass. civ. n. 15827/2024

In tema di compensazione, per credito liquido si intende il credito determinato nell'ammontare in base al titolo. La certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione e quindi al titolo costitutivo del credito. La contestazione del titolo non è in sé contestazione sull'ammontare del credito, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore.–Se nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già pendente è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.), il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale.–Per l'operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione. L'accertamento provvisorio del controcredito in separato giudizio non può provocare l'estinzione del credito principale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15827 del 6 giugno 2024)

4Cass. civ. n. 33041/2023

La competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33041 del 28 novembre 2023)

5Cass. civ. n. 10864/2023

La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10864 del 24 aprile 2023)

6Cass. civ. n. 14615/2016

In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo la competenza fallimentare, ai sensi dell'art.56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna del fallimento al pagamento di un'eventuale differenza. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Campania, 23/01/2014).(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 14615 del 15 luglio 2016)

7Cass. civ. n. 24098/2006

Allorquando in un giudizio di primo grado avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga eccepita in compensazione l'esistenza di un controcredito, oggetto di altro giudizio fra le stesse parti pendente in secondo grado, il giudice del primo giudizio deve risolvere la situazione di connessione sulla base dei principi emergenti dall'art. 35 c.p.c. opportunamente adattati alla situazione di pendenza dei due giudizi in gradi diversi e, pertanto, non potendo far luogo alla rimessione del giudizio avanti al giudice di secondo grado deve, qualora il credito oggetto della domanda principale proposta avanti di lui sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere su tale domanda e far luogo a condanna con riserva dell'eventuale accertamento del controcredito eccepito in compensazione nel giudizio di secondo grado, mentre, ove la domanda principale non presenti delle caratteristiche, deve disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente in secondo grado sul controcredito. La adozione di un provvedimento di sospensione senza che risulti compiuta la necessaria valutazione fra tali alternative consente alla Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza sull'ordinanza di sospensione, di procedervi e, in presenza dei presupposti della condanna con riserva, di caducare il provvedimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24098 del 10 novembre 2006)

8Cass. civ. n. 20337/2005

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della giustizia da un aiutante ufficiale giudiziario, allo scopo di ottenere il pagamento dei compensi maturati per lo svolgimento della sua attività, l'amministrazione convenuta non può far valere, in via di compensazione, il credito per il mancato versamento all'erario delle somme eccedenti l'importo che egli può trattenere, ai sensi dell'art. 171 del D.P.R. n. 1229 del 1959, in quanto l'accertamento di quest'ultimo credito appartiene ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 20337 del 21 ottobre 2005)

9Cass. civ. n. 157/2005

Il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore; tuttavia, ove nella compensazione ricorra al criterio equitativo di cui agli articoli 1226 e 2056 del c.c., tale criterio deve importare la previa individuazione delle due poste da comparare, con analitica e circostanziata indicazione delle componenti patrimoniali, in modo da rendere palese e chiara l'individuazione dell'iterlogico seguito nella valutazione equitativa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 157 del 5 gennaio 2005)

10Cass. civ. n. 9662/2000

In difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell'altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9662 del 24 luglio 2000)