Articolo 36 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cause riconvenzionali

Dispositivo

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali[167], [416] (1) che dipendono dal titolodedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (2), purché non eccedano la sua competenza per materia o valore (3); altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti (4).

Note

(1) Il convenuto può proporre unadomanda riconvenzionale, ovvero una controdomanda con cui non si limita a chiedere il rigetto della domanda attorea ma chiede al giudice la pronuncia di un provvedimento sfavorevole all'attore. Diverse dalla domanda riconvenzionale sono le eccezioni fondate sui fatti che potrebbero costituire titolo per un'autonoma domanda (es.: eccezione di annullabilità del contratto). Si parla in questo caso dieccezioni riconvenzionali, ovvero istanze formulate dal convenuto dirette a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o dei titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda.

(2) La domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti che siano collegati con i fatti costitutivi della domanda principale (es.: il locatore convenuto per il mantenimento in efficienza dell'immobile locato dal conduttore inadempiente, chiede, in via riconvenzionale, il pagamento del canone; i fatti costitutivi delle due domande sono riconducibili al medesimo titolo, cioè al contratto di locazione) o con i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti nella causa in forma di eccezione (es.: la parte convenuta per il pagamento di un credito, eccepisce in compensazione un controcredito, chiedendo contestualmente la condanna dell'attore al pagamento della differenza).

(3) Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice adìto è ammissibile anche se dipende da un titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, ove tra le opposte domande sussista un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea. In tale caso, l'opportunità delsimultaneus processusè rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità.

(4) Il giudice privo di competenza deve disporre la remissione dell'intero processo al giudice inderogabilmente competente per la causa riconvenzionale. Se, invece, la competenza del giudice investito della causa principale è inderogabile o quest'ultima è pendente in appello o devono applicarsi riti diversi ed incompatibili, si dispone la separazione delle cause. In tali ipotesi, se tra le due cause esiste un nesso di pregiudizialità [v.34], dovrà essere disposta anche la sospensione della causa pregiudicata [v.295].

Massime giurisprudenziali (41)

1Cass. civ. n. 23112/2024

Lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., come si verifica nel caso in cui la domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione o di sue singole clausole, per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287 del 1990), sia proposta unitamente a quelle aventi a oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della banca e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute, stante il vincolo di accessorietà della garanzia - che favorisce il simultanues processus - e l'unitarietà del bene della vita perseguito dagli attori nel giudizio, rappresentato dalla esclusione o rideterminazione del loro debito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23112 del 26 agosto 2024)

2Cass. civ. n. 19556/2024

I criteri di connessione delineati negli artt. 31-36 c.p.c. non incidono sulla competenza del giudice investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la quale rimane funzionale ed inderogabile. Nemmeno le disposizioni contenute nell'art. 40 c.p.c. consentono deroghe a tale principio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19556 del 16 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 5484/2024

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5484 del 1 marzo 2024)

4Cass. civ. n. 33041/2023

La competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33041 del 28 novembre 2023)

5Cass. civ. n. 15275/2023

In ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti con cui un fideiussore aveva conferito i propri beni in un fondo patrimoniale e in un "trust" potesse essere precluso dalla proposizione, da parte di quest'ultimo, dell'eccezione riconvenzionale di nullità dei contratti di garanzia per abuso del diritto). ((Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15275 del 30 maggio 2023)

6Cass. civ. n. 10864/2023

La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10864 del 24 aprile 2023)

7Cass. civ. n. 6091/2020

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6091 del 4 marzo 2020)

8Cass. civ. n. 533/2020

Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 533 del 15 gennaio 2020)

9Cass. civ. n. 33728/2019

In sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od a quello di rinvio. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/04/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33728 del 18 dicembre 2019)

10Cass. civ. n. 15182/2019

L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Nella specie, la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, applicabile "ratione temporis"). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/08/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15182 del 4 giugno 2019)

11Cass. civ. n. 33361/2018

Proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 33361 del 21 dicembre 2018)

12Cass. civ. n. 6846/2017

In caso di più convenuti, la domanda formulata da uno di questi nei confronti di un altro ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6846 del 16 marzo 2017)

13Cass. civ. n. 26782/2016

L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. “reconventio reconventionis” non è un’azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26782 del 22 dicembre 2016)

14Cass. civ. n. 21472/2016

Nell'ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall'attore, sull'assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l'inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore medesimo, domandando anche l'eventuale condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto in base a tale differente prospettazione, qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21472 del 25 ottobre 2016)

15Cass. civ. n. 24684/2013

La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata l'inopportunità del "simultaneus processus".(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24684 del 4 novembre 2013)

16Cass. civ. n. 17083/2013

La domanda riconvenzionale proposta dal consumatore, in un giudizio incardinato dal professionista innanzi ad un giudice diverso da quello competente ai sensi dell'art. 63 del d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, non può assumere il significato di una deroga implicita al foro del consumatore, né precludere il rilievo officioso del proprio difetto di competenza da parte del giudice adito.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 17083 del 10 luglio 2013)

17Cass. civ. n. 14852/2013

Ricorre l'ipotesi della eccezione riconvenzionale (come tale ammissibile anche in appello, secondo la disciplina originaria di cui all'art. 345 c.p.c.) allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto provocare il mero rigetto della domanda avversaria; integra invece vera e propria domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente (principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14852 del 13 giugno 2013)

18Cass. civ. n. 1848/2013

Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora siano state proposte una domanda principale di valore non eccedente euro 1.100,00 e una riconvenzionale, connessa ex art. 36 c.p.c., eccedente la competenza del giudice di pace, non può il giudice medesimo separare la riconvenzionale e rimettere essa sola al giudice superiore, dovendo, viceversa, rimettere al tribunale l'intera causa, ai sensi dell'art. 40, sesto e settimo comma, c.p.c., in modo che la domanda principale e la riconvenzionale siano trattate in "simultaneus processus" e decise entrambe con pronuncia secondo diritto, impugnabile, in tutti i capi, con l'appello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1848 del 28 gennaio 2013)

19Cass. civ. n. 4233/2012

Mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il mero rigetto della domanda attrice, mediante l'eccezione riconvenzionale egli, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un'autonoma domanda in un giudizio separato, si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria, totalmente o anche solo parzialmente, al fine di beneficiare di una condanna più ridotta. Ne consegue che la mancata impugnazione della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera appaltata, resa dal giudice di primo grado in considerazione della mancata prova dei fatti posti a fondamento di essa, comporta la sola preclusione di riproporre nel giudizio di appello l'esame di detta domanda, ma non determina l'abbandono dell'eccezione riconvenzionale, riproposta in sede di gravame, parimenti fondata su tali vizi e volta a confutare la pretesa attorea sotto il profilo del "quantum".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4233 del 16 marzo 2012)

20Cass. civ. n. 18785/2010

Il giudice del foro del consumatore quando è competente per la causa principale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 40 c.p.c., conosce anche della domanda riconvenzionale che dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, se non ecceda la sua competenza per materia e valore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18785 del 20 agosto 2010)

21Cass. civ. n. 4295/2008

Sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4295 del 20 febbraio 2008)

22Cass. civ. n. 6520/2007

La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale «dal titolo dedotto in giudizio dall'attore», che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. (Nella specie, la Suprema Corte ha affermato la competenza del tribunale a conoscere, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., della domanda di adempimento di un contratto di locazione di due piazzole di campeggio, originariamente proposta innanzi al giudice di pace, e della domanda riconvenzionale di pagamento del canone di locazione delle piazzole sulla base del medesimo contratto e di pagamento di alcuni servizi connessi).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6520 del 19 marzo 2007)

23Cass. civ. n. 15271/2006

Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15271 del 4 luglio 2006)

24Cass. civ. n. 12475/2004

La domanda riconvenzionale che il convenuto dinanzi al giudice ordinario proponga contestualmente alla formulazione — in via principale — dell'eccezione di compromesso in arbitri della causa — per clausola convenzionale di deroga alla giurisdizione, con conseguente rinunzia all'azione giudiziaria, e decisione della controversia secondo il dictum di soggetti privati — è da ritenere proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia della domanda attorea che di quella riconvenzionale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12475 del 7 luglio 2004)

25Cass. civ. n. 13057/2002

La domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un credito nei confronti del fallito e proposta nell'ambito di un giudizio promosso dal Fallimento per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, non solo non comporta il trasferimento dell'intera causa avanti al giudice della verifica dello stato passivo, ma è improponibile, attesa l'esclusività del rito per essa previsto a fini pubblicistici.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13057 del 9 settembre 2002)

26Cass. civ. n. 10356/2000

In caso di opposizione all'esecuzione, la domanda diretta all'accertamento dell'importo del credito ulteriore rispetto a quello contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo è idonea a determinare lo spostamento della competenza ratione valoris del giudice dell'opposizione solo se sia configurabile come domanda riconvenzionale in senso tecnico, cioè come domanda dell'interessato a conseguire una pronuncia di condanna sulla pretesa, che, cumulandosi al valore della domanda oggetto dell'opposizione all'esecuzione, determina l'esorbitanza dalla competenza per valore del giudice adito; mentre non rientra in nessuna delle ipotesi di modificazione della competenza per ragioni di connessione, indicate negli artt. 31-36 c.p.c., la pretesa che si configuri come mera eccezione difensiva del convenuto nel giudizio di opposizione all'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10356 del 7 agosto 2000)

27Cass. civ. n. 12558/1999

La domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro, ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12558 del 12 novembre 1999)

28Cass. civ. n. 3619/1999

In base al combinato disposto dell'art. 34 con gli artt. 35 e 36 c.p.c., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, la remissione dell'intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale, secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3619 del 13 aprile 1999)

29Cass. civ. n. 2827/1999

La norma dell'art. 36 c.p.c., laddove consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale, avanti al giudice adito con la prima, con riferimento al caso in cui la competenza su entrambe le domande si debba attribuire per ragioni di valore, concerne esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore, mentre, non può trovare applicazione nel caso in cui sulla domanda proposta in via principale quel giudice sia incompetente, per essere la competenza per valore attribuita ad un giudice di competenza inferiore, non potendosi reputare che l'incompetenza originaria sulla domanda principale del giudice adito possa divenire irrilevante in dipendenza della proposizione della riconvenzionale, riconducibile, viceversa, alla competenza di detto giudice, il quale, pertanto, ove sia sorta discussione sulla competenza ovvero rilevi egli stesso l'incompetenza sulla domanda originaria, deve separare le due cause e rimettere al giudice di competenza inferiore la causa sulla domanda principale, trattenendo, invece, soltanto la riconvenzionale (a meno che anch'essa non sia di competenza del giudice inferiore).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2827 del 25 marzo 1999)

30Cass. civ. n. 2533/1998

La disposizione di cui all'art. 36 c.p.c. in tema di domande riconvenzionali (dipendenti, cioè, dallo stesso titolo invocato dall'attore, ovvero da titolo già appartenente alla causa come mezzo di eccezione) contempla, per l'ipotesi in cui la detta riconvenzionale ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, la possibilità di rimessione dell'intera causa al giudice superiore ove non si ravvisi la possibilità alternativa di decidere autonomamente sulla domanda principale attesa l'agevole definibilità delle relative questioni, con la conseguenza che, qualora la domanda introdotta dal convenuto non sia qualificabile come riconvenzionale alla stregua dei criteri di cui alla norma predetta, si rende inevitabile il provvedimento di separazione delle cause, in assenza di disposizioni che deroghino alle comuni regole di competenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2533 del 7 marzo 1998)

31Cass. civ. n. 8927/1995

La competenza a conoscere delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro a causa della violazione, da parte del dipendente, di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, appartiene, ratione materiae, al giudice del lavoro.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8927 del 19 agosto 1995)

32Cass. civ. n. 3548/1994

La proposizione di un'azione di mero accertamento non comporta esclusione dell'esercizio, in via riconvenzionale, di azioni che non siano della medesima natura, atteso che condizione unica di ammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta davanti al giudice competente per materia e valore è, a norma dell'art. 36 c.p.c. la dipendenza di essa dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, restando del tutto ininfluente la valenza e l'ambito della tutela giudiziaria invocata, sia cioè essa dichiarativa, costitutiva o di condanna.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3548 del 15 aprile 1994)

33Cass. civ. n. 3475/1994

Il mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente proposta non implica accettazione del contraddittorio, con la conseguenza che esso non preclude la successiva deduzione dell'inammissibilità della domanda stessa. (Nella specie la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che nell'intervallo intercorso tra la domanda riconvenzionale — da ritenersi intempestiva perché non formulata con la comparsa di risposta — e la eccezione di tardività della stessa, non era stata svolta alcuna attività che potesse far ritenere implicitamente accettato il contraddittorio sulla detta domanda).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3475 del 14 aprile 1994)

34Cass. civ. n. 7131/1993

In caso di domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che su di lui intende riversare gli effetti della domanda dell'attore in forza di un distinto rapporto, dipendente da un diverso titolo, la connessione richiesta dall'art. 36 c.p.c. non postula necessariamente che la domanda riconvenzionale tragga fondamento dalla situazione o rapporto giuridico fatto valere dall'attore, ben potendo trarre origine dal rapporto di garanzia confluito nel processo, nel quale il convenuto esercita una autonoma azione, assumendo, nei confronti del terzo, la veste di attore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7131 del 28 giugno 1993)

35Cass. civ. n. 5460/1993

L'attore che abbia assunto la veste di convenuto in conseguenza di domanda riconvenzionale, può a sua volta avanzare domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto (riconventio riconventionis), purché tempestivamente nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di risposta del convenuto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5460 del 13 maggio 1993)

36Cass. civ. n. 768/1993

Il giudice competente per valore sulla causa principale di condanna all'adempimento di un'obbligazione conosce anche della eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da tale inadempimento se questa rientra nella sua competenza, mentre rimette al giudice superiore sia la causa principale che la domanda riconvenzionale se questa eccede la sua competenza per valore: non può invece conoscere della domanda principale e rimettere la decisione sulla domanda riconvenzionale al giudice superiore competente su quest'ultima per ragioni di valore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 768 del 22 gennaio 1993)

37Cass. civ. n. 10043/1991

La domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo — di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come nel caso dell'eccezione riconvenzionale — deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10043 del 26 settembre 1991)

38Cass. civ. n. 7331/1990

Il giudice della causa principale è competente a conoscere della causa riconvenzionale che non ecceda per valore o per materia la sua competenza, anche quando la causa riconvenzionale, separatamente considerata, rientrerebbe nella sfera della competenza territoriale inderogabile di altro giudice, non consentendo la norma eccezionale di cui all'art. 36 c.p.c. interpretazione analogica.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7331 del 17 luglio 1990)

39Cass. civ. n. 2478/1990

L'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, è stabilita a tutela dell'interesse della controparte, con la conseguenza che essa non è più opponibile se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa è sancita, anziché eccepire la tardività e inammissibilità della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio su di essa o esplicitamente ovvero anche tacitamente, mediante un comportamento processuale incompatibile con la volontà di opporsi all'ingresso della domanda riconvenzionale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2478 del 27 marzo 1990)

40Cass. civ. n. 3843/1983

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione della domanda contro di lui proposta, opponga una controdomanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale; resta, invece, nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3843 del 6 giugno 1983)

41Cass. civ. n. 697/1979

Quando il convenuto, eccedendo i limiti della domanda attrice, proponga un'eccezione o una domanda riconvenzionale che ampli l'oggetto della controversia, il thema decidendum è quello che risulta dal complesso delle istanze delle parti, e l'individuazione del giudice competente va fatta in base agli artt. 34 e 36 c.p.c., secondo cui, ove si debbano decidere con efficacia di giudicato questioni (sollevate dal convenuto) pregiudiziali o riconvenzionali, appartenenti per materia alla competenza di giudice diverso da quello adito, si verifica l'attrazione della causa principale a favore di tale giudice. (Nella specie, avendo il convenuto in una causa possessoria, avente ad oggetto un fondo rustico, eccepito di essere affittuario del fondo con diritto della proroga legale, la corte ha ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 697 del 31 gennaio 1979)