Articolo 57 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Attività del cancelliere
Dispositivo
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti [disp. att. 28] (1).
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [126], [130], [422]; disp. att. 44] (2).
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice [137]; disp. att. 44, 46, 119] (3).
Note
(1) La norma in esame attribuisce al cancelliere funzioni giurisdizionali di documentazione. Inoltre, il cancelliere, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale e, pertanto, gli atti da compiuti o formati con il suo concorso, sono atti pubblici che hanno pubblica fede, fino a querela di falso e documentanti le attività dei partecipanti al processo.
(2) Uno degli atti certificativi più rilevanti del cancelliere è il processo verbale (si cfr.126) di dichiarazioni, attività e fatti che si verificano nel corso del processo.Inoltre, il cancelliere è tenuto a vigilare sull'esplicazione dei poteri di consultazione di atti e documenti inseriti dalle parti nei rispettivi fascicoli; a curare le comunicazioni alle parti, tra cui spicca quella dell'avvenuto deposito della sentenza; a certificare l'avvenuto deposito delle sentenze in calce alle stesse (si cfr. disp. att. 119).
(3) La mancata assistenza del cancelliere nella redazione del verbale d'udienza o l'omessa sottoscrizione del verbale stesso da parte del cancelliere non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto, in quanto la sua funzione ha natura meramente integrativa di quella del giudice. Pertanto, l'idoneità dell'atto allo scopo per cui è stato preordinato non viene menomata.Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui manchi la sottoscrizione del cancelliere nella sentenza.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 23119/2023
Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi, non competendo, viceversa, alcun analogo potere al procuratore della parte, le cui prerogative si arrestano all'autenticazione degli atti processuali di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul presupposto che la tempestività dell'iscrizione a ruolo non potesse essere validamente dimostrata dalla produzione dell'estratto del fascicolo d'ufficio telematico, munito di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n. 179 del 2012, aveva dichiarato improcedibile l'appello, senza procedere alla diretta verifica delle risultanze del suddetto fascicolo, se del caso sollecitandone l'attestazione da parte della cancelleria). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 16/02/2021)(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23119 del 28 luglio 2023)
2Cass. civ. n. 21704/2011
Quando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare dall'annotazione del cancelliere sull'atto medesimo e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico, l'eventuale omissione o assoluta incertezza di tali annotazioni non può tradursi in prova del mancato o tardivo deposito, non potendosi escludere che, nonostante la menzionata omissione o incertezza, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza risulti avvalorata da emergenze documentali oggettive. (In applicazione del ritardato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contraddittorie dichiarazioni rilasciate dalla cancelleria, la prima delle quali segnalava la mancanza di documenti e la seconda al contrario la loro presenza nel fascicolo processuale, aveva prestato fede alla seconda sulla base di molteplici risultanze analiticamente indicate in motivazione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21704 del 20 ottobre 2011)
3Cass. civ. n. 395/1999
In ipotesi di non rispondenza al vero dei verbali redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica e, qualora egli ometta tale adempimento, le parti hanno facoltà di farne denuncia, ma non è proponibile contro tali atti la querela di falso civile, la cui esperibilità postula che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, laddove i verbali del processo, destinati a documentare le attività in esso svolte, non possono essere dal processo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione delle parti, nessuna delle quali ha su di essi qualsiasi potere dispositivo(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 395 del 16 gennaio 1999)
4Cass. civ. n. 11617/1990
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza non importa l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa, né, comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11617 del 4 dicembre 1990)
5Cass. civ. n. 3511/1979
La mancata partecipazione del cancelliere alle udienze istruttorie e la conseguente mancata sottoscrizione dei relativi processi verbali non determina nullità della sentenza che definisce il giudizio, in quanto i processi verbali relativi a tale fase del processo assolvono soltanto alla funzione di documentazione dell'attività svolta dal giudice e dalle parti, e la decisione della causa (salvo i casi eccezionali in cui si contenda espressamente sul contenuto di tale attività e l'accertamento di questo punto di fatto abbia rilevanza decisiva per la risoluzione della controversia) non dipende direttamente da tale documentazione, ma, in modo immediato, soltanto dalla discussione svolta, nel contraddittorio delle parti, nella fase collegiale, la cui regolare documentazione è, da sola, sufficiente ad escludere la nullità della sentenza per effetto di precedenti irregolarità. La nullità derivante dalla mancata partecipazione del cancelliere alle udienze istruttorie non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere denunciata nella prima difesa successiva all'udienza in cui essa si sia verificata, sempreché la parte interessata non abbia nel frattempo rinunciato, anche tacitamente, a farla valere (art. 157 c.p.c.). Tale ipotesi può verificarsi quando la parte abbia partecipato all'udienza in cui ha luogo l'assenza del cancelliere senza sollevare eccezioni, ovvero nel caso di mancata denuncia nella fase collegiale del giudizio di primo grado.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3511 del 29 giugno 1979)
6Cass. civ. n. 2219/1979
La sottoscrizione dei provvedimenti del giudice da parte del cancelliere, prevista dall'art. 57 comma secondo c.p.c. ha la sola funzione di autentica della sottoscrizione del magistrato che la precede; ne consegue che la sua mancanza non importa la nullità del provvedimento (nella specie: decreto del giudice delegato al fallimento con il quale il curatore era stato autorizzato a proporre il ricorso per cassazione), qualora il cancelliere ne abbia attestato l'avvenuto deposito, in quanto tale attestazione implica e assorbe la predetta funzione autenticatrice.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2219 del 20 aprile 1979)