Articolo 58 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Ufficio per il processo
Dispositivo
(1)L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.
Note
(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 151.