Articolo 65 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Custode

Dispositivo

La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti (1).

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato [disp. att. 52, 53] (2) (3).

Note

(1) La norma trova applicazione nel caso in cui il custode venga incaricato della amministrazione dei beni sottoposti a pignoramento o a sequestro, dei beni sigillati o inventariati, o di cose mobili rinvenute nell'immobile oggetto di rilascio. Diversamente, la sua applicazione viene esclusa nel caso in cui siano oggetto di pignoramento denaro, titoli di credito, e oggetti preziosi.

(2) La nomina del custode può derivare da tre diverse fonti: direttamene dalla legge (si cfr.546,5591,6781,6792), dal giudice (si cfr.5592,592-595,6761,687,759; disp. att. 166), ed, infine, dall'ufficiale giudiziario (si cfr.520-521). Indipendentemente dalla fonte la nomina deve essere comunque accettata.

(3) Una volta accettata la nomina il custode assume la legittimazione processuale attiva e passiva, con la conseguenza di essere titolare di del potere di esercitare azioni di conservazione e reintegrazione di quanto affidato alla sua cura. Nel caso in cui egli compia atti che esorbitino i limiti dell'incarico conferitogli, è possibile che questi vengano ratificati ex post dal giudice, essendo altrimenti fonte di sua responsabilità, analogamente a quanto previsto per il falsus procurator (si cfr.1388,1398,1399 c.c.). Diversamente, gli atti di amministrazione straordinaria devono essere singolarmente autorizzati dal giudice, salvo il caso in cui vengano compiuti direttamente dal custode sotto la propria responsabilità, qualora si tratti di atti indifferibili.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16057/2019

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16057 del 14 giugno 2019)

2Cass. civ. n. 12877/2016

Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate. (Rigetta, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 02/10/2013).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016)

3Cass. civ. n. 6147/2012

In tema di liquidazione delle spese ai custodi giudiziari di veicoli oggetto di sequestro, le nuove tariffe introdotte, in deroga agli artt. 59 e 276 del T.U. sulle spese di giustizia (di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), dalla disciplina speciale della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono applicabili anche ai compensi maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge predetta, stante il tenore del suo art. 1, comma 321, secondo cui le nuove tariffe si applicano anche "alle procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi". (Rigetta, Trib. Cagliari, 30/12/2009).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6147 del 19 aprile 2012)

4Cass. civ. n. 5084/2010

La liquidazione del compenso spettante al custode di beni sequestrati può essere richiesta con autonoma domanda dal custode stesso, in quanto ausiliario del giudice, nei confronti della parte che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sequestro, qualora nella fase cautelare non si sia provveduto a tale adempimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5084 del 3 marzo 2010)

5Cass. civ. n. 564/2009

Legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 564 del 14 gennaio 2009)

6Cass. civ. n. 7465/2004

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario emesso in data successiva all'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) — e dunque soggetto alle relative disposizioni processuali, immediatamente applicabili per principio generale — non e ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitivà del provvedimento, che può essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 D.P.R. cit.; peraltro, il provvedimento in questione non sarebbe ricorribile per cassazione neanche in base al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R., tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 agli ausiliari estranei alle categorie dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori e dell'impugnabilità dei provvedimenti sulla liquidazione dei compensi in favore degli stessi con i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura del provvedimento di liquidazione, e cioè con i rimedi di cui all'art. 640, comma terzo, c.p.c. per l'ausiliario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza, e con quello di cui all'art. 645 c.p.c. per la parte obbligata, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7465 del 20 aprile 2004)

7Cass. civ. n. 10252/2002

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10252 del 15 luglio 2002)

8Cass. civ. n. 8865/1995

La competenza a liquidare il compenso del custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario appartiene funzionalmente ed inderogabilmente, ai sensi dell'art. 65 c.p.c., al giudice che lo ha nominato, anche nel caso in cui il giudice appartenga all'ufficio giudiziario che ha deciso in primo grado sulla convalida e la relativa controversia si sia in prosieguo trasferita in appello, dovendo mantenersi distinte le vicende della misura cautelare in funzione delle sorti della controversia sul diritto cautelato con quella circa l'investitura e la retribuzione del custode. È, pertanto, ammissibile la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio del giudice di secondo grado, cui l'istanza di liquidazione presentata dal custode sia stata trasmessa dal giudice di primo grado che abbia su di essa declinato la propria competenza(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8865 del 12 agosto 1995)

9Cass. civ. n. 7418/1991

Il provvedimento di liquidazione del compenso al custode giudiziario, avendo carattere monitorio, è soggetto all'opposizione prevista contro il decreto di ingiunzione con la conseguenza che in caso di mancata notifica, ove sia, tuttavia, seguita la sua esecuzione, all'opposizione è applicabile in via analogica la norma dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., sicché l'opposizione tardiva non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7418 del 5 luglio 1991)