Articolo 65 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Custode

Dispositivo

Note

(1) La norma trova applicazione nel caso in cui il custode venga incaricato della amministrazione dei beni sottoposti a pignoramento o a sequestro, dei beni sigillati o inventariati, o di cose mobili rinvenute nell'immobile oggetto di rilascio. Diversamente, la sua applicazione viene esclusa nel caso in cui siano oggetto di pignoramento denaro, titoli di credito, e oggetti preziosi.

(2) La nomina del custode può derivare da tre diverse fonti: direttamene dalla legge (si cfr.546,5591,6781,6792), dal giudice (si cfr.5592,592-595,6761,687,759; disp. att. 166), ed, infine, dall'ufficiale giudiziario (si cfr.520-521). Indipendentemente dalla fonte la nomina deve essere comunque accettata.

(3) Una volta accettata la nomina il custode assume la legittimazione processuale attiva e passiva, con la conseguenza di essere titolare di del potere di esercitare azioni di conservazione e reintegrazione di quanto affidato alla sua cura. Nel caso in cui egli compia atti che esorbitino i limiti dell'incarico conferitogli, è possibile che questi vengano ratificati ex post dal giudice, essendo altrimenti fonte di sua responsabilità, analogamente a quanto previsto per il falsus procurator (si cfr.1388,1398,1399 c.c.). Diversamente, gli atti di amministrazione straordinaria devono essere singolarmente autorizzati dal giudice, salvo il caso in cui vengano compiuti direttamente dal custode sotto la propria responsabilità, qualora si tratti di atti indifferibili.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16057/2019

2Cass. civ. n. 12877/2016

3Cass. civ. n. 6147/2012

4Cass. civ. n. 5084/2010

5Cass. civ. n. 564/2009

6Cass. civ. n. 7465/2004

7Cass. civ. n. 10252/2002

8Cass. civ. n. 8865/1995

9Cass. civ. n. 7418/1991