Articolo 66 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Sostituzione del custode
Dispositivo
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode (1).
Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo [65], secondo comma (2).
Note
(1) La norma disciplina l'ipotesi della sostituzione del custode, che può aversi solo con specifico provvedimento (ordinanza non impugnabile, di cui all'art. 177 comma 2) del giudice che lo ha nominato (di massima è il giudice istruttore); tuttavia, in caso di urgenza, possono provvedervi anche altri organi giurisdizionali.La richiesta di sostituzione avanzata dal custode può essere negata nel caso in cui sia impossibile provvedere ad una custodia diversa.Inoltre, è bene precisare il custode non ha diritto a conservare l'incarico affidatogli, potendo il giudice sostituirlo con altri, senza indennizzo e senza motivo specifico, per cui sarebbe vana una sua opposizione.L'ordinanza di sostituzione è priva di efficacia definitiva e quindi è impugnabile solamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c.qualora si contesti il potere del giudice di emettere il provvedimento.
(2) Tale comma è stato così sostituito ex art. 59, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il previgente comma così recitava: "Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente". Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c., in particolare la nota (1).
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 6064/1995
Con riguardo all'esecuzione mobiliare conseguente al sequestro conservativo di un autoveicolo, l'ordinanza di surroga del custode, la quale ha natura meramente conservativa, è sottratta ad ogni impugnazione (come, del resto, espressamente disposto dall'art. 66 c.p.c.), salvo che si contesti la stessa competenza del giudice ad emettere il provvedimento. Pure non impugnabili sono i provvedimenti lato sensu amministrativi inerenti all'uso della cosa pignorata o sequestrata e, in generale, gli atti adottati dal giudice nell'esercizio del suo potere di direzione del processo esecutivo, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva. (Nella specie, il pretore aveva respinto la richiesta del debitore di essere nominato custode e di usare l'autovettura sequestrata).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6064 del 30 maggio 1995)
2Cass. civ. n. 5352/1994
Nell'azione esecutiva individuale, iniziata o proseguita durante il fallimento del debitore, da un istituto di credito fondiario, secondo le disposizioni eccezionali di cui al R.D. n. 646 del 1905 — ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore della L. 6 giugno 1991, n. 175 (abrogata soltanto a far data dall'1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al D.P.R. 1 settembre 1993, n. 385 e recante la revisione della normativa in tema di credito fondiario), il cui art. 17, anche per i prestiti concessi in base alla medesima legge, richiama la disciplina del procedimento esecutivo risultante dal succitato R.D. del 1905 — il potere di nominare o sostituire il custode dei beni pignorati spetta, non già al giudice delegato al fallimento, bensì a quello dell'esecuzione immobiliare, il quale, non è tenuto a conferire tale incarico al curatore fallimentare del fallimento, consentendo la legge la coesistenza delle due procedure ed essendo, pertanto, quella individuale regolata dal codice di rito, per la parte non disciplinata dalle richiamate disposizioni speciali, con la conseguenza che resta fermo il provvedimento di nomina del custode, il quale, pur non impugnabile né revocabile (artt. 66 e 177 c.p.c.) è, tuttavia, suscettibile di modifiche per fatti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione (art. 487, stesso codice).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5352 del 2 giugno 1994)
3Cass. civ. n. 9968/1992
L'ordinanza di sostituzione del custode di beni sequestrati (art. 66, terzo comma c.p.c.), anche con riguardo ai presupposti, quale la competenza del giudice a pronunciarla secondo i criteri di cui all'art. 65, secondo comma c.p.c., è priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9968 del 28 agosto 1992)
4Cass. civ. n. 9688/1990
In tema di sequestro conservativo mobiliare, la competenza a sostituire il custode spetta non al giudice dell'esecuzione bensì a quello che l'abbia autorizzato avendo lo stesso i poteri di vigilanza e controllo sull'attività del custode dei beni di sequestro, ancorché la nomina sia avvenuta ad opera dell'Ufficiale giudiziario procedente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9688 del 24 settembre 1990)
5Cass. civ. n. 6254/1982
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione di surroga del custode dei beni pignorati è sottratta ad ogni impugnazione, salvo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, allorché si contesti, non già l'opportunità del provvedimento, ma lo stesso potere del giudice di emetterlo. (Nella specie, il curatore di un fallimento si era opposto all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che lo aveva sostituito come custode di alcuni immobili, pignorati in corso di fallimento da un istituto di credito fondiario, sostenendo che il provvedimento esulava dalla competenza di quel giudice in quanto interferiva con i poteri riservati al curatore nell'interesse di tutti i creditori nell'ambito della procedura fallimentare; la Suprema Corte ha ritenuto proponibile l'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, e quindi ammissibile il successivo ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva su di essa deciso). L'azione esecutiva individuale eccezionalmente spettante ad un istituto esercente il credito fondiario, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, nonostante il fallimento del mutuatario-debitore, non determina la sottrazione dei beni pignorati dall'istituto alla custodia ed all'amministrazione del curatore sotto la sorveglianza del giudice delegato, secondo le regole proprie della procedura fallimentare, anche se la espropriazione dei beni deve svolgersi per la realizzazione delle pretese creditorie dell'istituto. Permanendo, pertanto, le funzioni di custodia del curatore, questi, poiché conserva le sue originarie attribuzioni, non diviene organo ausiliario del giudice dell'esecuzione, e non può essere quindi dal medesimo sostituito nell'ambito della procedura esecutiva individuale, ai sensi degli artt. 66 e 559 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6254 del 20 novembre 1982)
6Cass. civ. n. 207/1973
Nell'espropriazione forzata immobiliare promossa dagli istituti di credito fondiario per il recupero di somme di danaro mutuate con garanzia di prima ipoteca, il provvedimento di nomina di un sequestratario dei beni pignorati ai sensi dell'art. 45 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario, traducendosi nella sostituzione, per la custodia dei beni pignorati, di altra persona al debitore esecutato, costituisce un atto del processo esecutivo, insuscettibile di ricorso ordinario per cassazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 207 del 19 gennaio 1973)