Articolo 69 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Azione del pubblico ministero
Dispositivo
Note
(1) La norma in analisi è espressione del principio della tipicità della azione civile da parte del pubblico ministero. Pertanto, non è possibile estendere in via analogica il potere di azione del p.m. oltre alle ipotesi previste dalla legge, trattandosi di un istituto fortemente eccentrico rispetto alla regola fondamentale dell'iniziativa di parte.
(2) Di norma, le ipotesi in cui è concesso al p.m. di esercitare l'azione civile sono tutte quelle ipotesi in cui è possibile ravvisare un interesse pubblico e sono previste sia dal codice civile che da leggi speciali. Sono assai numerose in materia matrimoniale (85 comma 2,102 comma 5,117,119,125 c.c.), societaria (2409 c.c.), di adozione, interdizione ed inabilitazione (313 c.c.), in materia fallimentare. Tali ipotesi sono sostanzialmente riconducibili a due grandi gruppi: quello in cui l'azione del p.m. tende ad ottenere dal giudice un provvedimento favorevole ad una determinata persona (nomina del curatore dello scomparso,48 c.c.); quello in cui l'azione del p.m. si pone come il limite di ordine pubblico alla libera esplicazione della volontà negoziale delle parti (opposizione al matrimonio,102 c.c.).
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 4056/2023
Nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello, l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4056 del 9 febbraio 2023)
2Cass. civ. n. 27936/2020
Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27936 del 7 dicembre 2020)
3Cass. civ. n. 17764/2012
La titolarità dell'azione del P.M. in sede civile è eccezionale, derogando al principio della domanda di parte (cd. principio dispositivo), e la regola della tipicità, contenuta negli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo; ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso ad un consulente tecnico, emesso dal tribunale nell'ambito della fase esecutiva, posteriore all'omologazione, di una procedura di concordato preventivo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17764 del 16 ottobre 2012)
4Cass. civ. n. 12236/2003
La legittimazione a proporre impugnazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero si determina avendo riguardo all'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, salvo deroghe espresse; anche se, proposta l'impugnazione stessa, legittimato a compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso un decreto della Corte di appello con il quale era stato rigettato un reclamo da essa Procura della Repubblica presentato avverso l'avvenuta omologa di delibera assembleare societaria modificativa dell'atto costitutivo di una Srl).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12236 del 20 agosto 2003)
5Cass. civ. n. 1236/1975
Fra le leggi di ordine pubblico, per l'esecuzione e l'osservanza delle quali l'art. 73 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) attribuisce al pubblico ministero il potere di azione (e quindi anche di impugnazione), vanno comprese quelle disciplinanti il sesso delle persone, perché la certezza legale di questo è un'esigenza fondamentale della vita di relazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1236 del 7 aprile 1975)
6Cass. civ. n. 1314/1972
Il pubblico ministero cui la legge attribuisca il potere di impugnazione, può esercitare il potere stesso anche se la sentenza sia stata conforme alle sue conclusioni.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1314 del 27 aprile 1972)