Articolo 70 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intervento in causa del pubblico ministero

Dispositivo

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio [158], [397]; disp. att. 2, 3] (1):

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [375], [379]; disp. att. 137, 138] (4).

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse (5) (6).

Note

(1) L'inciso indica una particolare ipotesi di litisconsorzio necessario (v.102). Invero, la presenza del p.m., che deve attuarsi con un intervento (v.71), è necessaria a pena di nullità giudizio. La giurisprudenza più recente ritiene che la nullità della sentenza pronunciata in assenza del p.m. obbligato ad intervenire è sanata, se non fatta rilevare come motivo di impugnazione, non potendosi rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Diversamente, nel caso in cui il giudice d'appello rilevi l'assenza nel giudizio di primo grado, dovrà trasmettere al p.m. gli atti per consentirgli l'intervento in causa. È questa una chiara limitazione all'applicazione dell'art. 158 del c.p.c.che si riferisce alla nullità derivante dalla costituzione di giudice o p.m..

(2) Questo numero è stato abrogato dall'art. 2, l. 1-8-1973, n. 533 attuativa della riforma del processo del lavoro.

(3) Ad esempio si tratta dei casi notificazione per pubblici proclami (v.150), querela di falso (v.221,223), separazione giudiziale (v.706), matrimonio tra parenti, affini, adottati, affiliati (v.87 c.c.), divieto temporaneo a nuove nozze (v.89 c.c.), iscrizione delle società nel registro delle imprese (v.2330 c.c.), reclami contro le commissioni degli usi civici (art. 3, l. 10-7-1930, n. 1078), giudizio sul concordato fallimentare, sul concordato preventivo e sulla riabilitazione del fallito (artt. 132, 144 r.d. 16-3-1942, n. 267), scioglimento del matrimonio (art. 5, l. 1-12-1970, n. 898).

(4) Comma così modificato con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.Il P.M. presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ex art. 5, l. 8 agosto 1977, n. 532. L'intervento è necessario in tutti i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, nei quali il P.M. dovrà intervenire e produrre al collegio conclusioni motivate, pur se non è stato parte nei precedenti gradi del giudizio.

(5) Il P.M. può valutare l'opportunità o meno del suo intervento ogni volta in cui ravvisi l'interesse pubblico. In caso di valutazione positiva, la sua posizione coinciderà con quella di interventore necessario, salvo che nel giudizio di appello: nel caso in cui il P.M. sia intervenuto in primo grado in via facoltativa, non sussiste nel giudizio d'appello il litisconsorzio processuale col P.M.

(6) Con la sentenza 25-9-1996, n. 214, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 70 del c.p.c.«nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992».

(7) Il n. 3-bis del comma 1 è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (36)

1Cass. civ. n. 6505/2025

La mancata notifica al pubblico ministero dell'avvio di un procedimento di querela di falso è causa di nullità del procedimento. Tuttavia, la dimostrazione nel fascicolo digitale dell'apposizione del visto da parte del pubblico ministero è sufficiente a confermare la regolarità del procedimento. La eventuale invisibilità di tale visto nel fascicolo telematico consultabile dalle parti non incide sulla validità del procedimento, purché il fatto processuale oggettivo dell'avvenuta presa visione da parte del pubblico ministero sia riscontrabile.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6505 del 11 marzo 2025)

2Cass. civ. n. 4285/2025

Nei giudizi introdotti con querela di falso, l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio. Tuttavia, l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non è necessaria in tutte le controversie, ma solo in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4285 del 16 febbraio 2025)

3Cass. civ. n. 33630/2024

In caso di ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.(nella formulazione successiva al d.l. n. 168 del 2016 e anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) relativo ad una controversia (nella specie, querela di falso) in cui il P.M. non è titolare del potere di impugnazione, ma chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 69 del 2013), è necessario comunicare il decreto di fissazione dell'adunanza e la proposta del relatore al Procuratore generale presso la S.C.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 33630 del 20 dicembre 2024)

4Cass. civ. n. 16902/2024

In caso di mancata notifica del ricorso al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente, il giudice può disporre un termine per provvedere a tale adempimento.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16902 del 19 giugno 2024)

5Cass. civ. n. 3532/2024

In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3532 del 7 febbraio 2024)

6Cass. civ. n. 35680/2023

Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 35680 del 21 dicembre 2023)

7Cass. civ. n. 21232/2023

La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21232 del 19 luglio 2023)

8Cass. civ. n. 27936/2020

Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27936 del 7 dicembre 2020)

9Cass. civ. n. 12193/2019

Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 12193 del 8 maggio 2019)

10Cass. civ. n. 27402/2018

In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27402 del 29 ottobre 2018)

11Cass. civ. n. 3638/2018

Nei giudizi di separazione ed in quelli aventi ad oggetto figli minori di genitori non coniugati, il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio ma senza alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della decisione, sicché la sua mancata partecipazione non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., ma essendo l’intervento prescritto a pena di nullità rilevabile d’ufficio, il relativo vizio si converte in motivo di gravame, ex art. 161 c.p.c..(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3638 del 14 febbraio 2018)

12Cass. civ. n. 17024/2017

Le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell'intervento del Pubblico Ministero in primo grado ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in appello.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 17024 del 10 luglio 2017)

13Cass. civ. n. 23542/2015

Nel giudizio elettorale regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 il pubblico ministero è parte necessaria, sicché, ove il regolamento preventivo di giurisdizione non risulti ad esso notificato, va disposta l'integrazione del contraddittorio, a meno che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il ricorso non risulti, in evidenza, inammissibile, traducendosi, in tal caso, in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 23542 del 18 novembre 2015)

14Cass. civ. n. 19711/2015

L'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19711 del 2 ottobre 2015)

15Cass. civ. n. 11223/2014

In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11223 del 21 maggio 2014)

16Cass. civ. n. 487/2014

Nel giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal figlio maggiorenne, il P.G. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di una controversia in materia di stato, ma non è legittimato a proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale ed essendo esercitabile solo nei casi previsti dalla legge.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 487 del 13 gennaio 2014)

17Cass. civ. n. 9548/2012

L'art. 122 del codice della proprietà intellettuale (d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che "in deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento in causa del P.M. non è obbligatorio" nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale, né il successivo art. 245, che contiene le disposizioni di carattere transitorio, ha introdotto alcun elemento di novità nell'ordinamento, con la conseguenza che le nuove disposizioni processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso relativamente agli atti da compiere successivamente alla loro entrata in vigore, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi; pertanto, non essendo più obbligatoria la partecipazione del P.M. al giudizio, a partire dal 19 marzo 2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice), questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove, come nella specie, non sia intervenuto in giudizio, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità d'integrare il contraddittorio nei suoi confronti, né l'eventuale avviso datogli dal giudice di primo grado vale a determinarne il litisconsorzio processuale necessario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9548 del 12 giugno 2012)

18Cass. civ. n. 7423/2011

Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7423 del 31 marzo 2011)

19Cass. civ. n. 8031/2006

È legittimo, perchè conforme al disposto dell'articolo 70 c.p.c. l'intervento facoltativo del P.M. in un giudizio instaurato con ricorso ex articolo 2 della legge n. 89 del 2001 diretto a ottenere l'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, atteso che, l'articolo 70 citato consente al P.M. una valutazione discrezionale circa la sussistenza di un interesse pubblico nella causa in cui intende intervenire. Tale intervento non è soggetto a particolari formalità per quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, della legge n. 89/2001.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8031 del 6 aprile 2006)

20Cass. civ. n. 23713/2004

Nelle cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'altro coniuge obbligato per il mantenimento, deve escludersi l'obbligatorietà dell'intervento del P.M., vertendosi in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensì l'applicabilità di una speciale agevolazione, prevista dall'art. 156, sesto comma, c.c., per il recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2004)

21Cass. civ. n. 3984/2004

Ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il pubblico ministero non è parte necessaria nei giudizi in cui venga dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, questione relativa alla illegittimità, per contraffazione, di un marchio d'impresa, o questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3984 del 27 febbraio 2004)

22Cass. civ. n. 19727/2003

Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19727 del 23 dicembre 2003)

23Cass. civ. n. 9085/2003

Pur essendo venuta meno, in via generale, l'obbligatorietà della presenza del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere per effetto dell'abrogazione dell'art. 796, ultimo comma, c.p.c. ad opera dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9085 del 6 giugno 2003)

24Cass. civ. n. 2576/2003

In tema di intervento del P.M. nelle cause di separazione personale dei coniugi, deve escludersi la violazione dell'art. 70 c.p.c. quando risulti documentato l'intervento dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, né rileva sul piano della validità della sentenza ex art. 132 c.p.c. l'omesso visto del P.M. sulla stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2576 del 20 febbraio 2003)

25Cass. civ. n. 14163/2001

Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello non è causa di inammissibilità allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare — in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio — è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità di quest'ultima è assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14163 del 14 novembre 2001)

26Cass. civ. n. 15346/2000

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15346 del 1 dicembre 2000)

27Cass. civ. n. 13062/2000

In relazione alle domande concernenti la nullità (ovvero l'annullamento) e la revoca dell'adozione si verte in ipotesi di intervento obbligatorio del P.M. a norma dell'art. 70, n. 3 c.p.c.; in tali casi, tuttavia, non determina nullità della decisione il mancato intervento del P.M., ove questo sia stato, in ciascun grado del giudizio, ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni, atteso che non può costituire motivo di nullità il modo di intervento del P.M. o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13062 del 3 ottobre 2000)

28Cass. civ. n. 8382/2000

Le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità. Né la circostanza della partecipazione di quest'ultimo al giudizio di merito lo trasforma in parte necessaria. Ne consegue che, anche se il pubblico ministero ha concluso davanti al giudice di appello, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al procuratore generale presso la corte d'appello.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8382 del 20 giugno 2000)

29Cass. civ. n. 12456/1999

Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art. 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999)

30Cass. civ. n. 7352/1998

In tema di intervento in causa del P.M. (nella specie, causa matrimoniale), l'obbligo di intervento sancito con riferimento «ad ogni causa presso la Corte di cassazione», di cui al comma 2 dell'art. 70 c.p.c., non postula (attesa la eterogeneità della disposizione rispetto a quelle di cui al comma 1) un correlato obbligo di notificazione del ricorso all'organo di tale ufficio, oltre che a quello costituito presso il giudice a quo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7352 del 27 luglio 1998)

31Cass. civ. n. 5756/1998

Ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 2 c.p.c., l'intervento del P.M. è da ritenersi obbligatorio, a pena di nullità (rilevabile di ufficio), in tutte le cause matrimoniali, ivi comprese quelle di separazione personale dei coniugi. Tale nullità, se verificatasi (come nella specie) in fase di appello, investe, interamente, tale grado di giudizio nonché la sentenza pronunciata alla sua conclusione, trattandosi di vicenda attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, senza che, in contrario, possa legittimamente invocarsi una presunta (ma in realtà insussistente) modifica del citato art. 70 quale effetto dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 che, all'art. 23, si è soltanto limitato ad estendere, ai giudizi di separazione, le regole di cui all'art. 4 della legge 898 del 1970, senza alcun riferimento all'intervento del P.M. (definito, per converso «obbligatorio» nel successivo art. 5). Ne consegue la necessità di rinnovare l'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del P.M., non essendo ipotizzabile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, stante l'effetto conservativo dell'impugnazione a suo tempo ritualmente e tempestivamente proposta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5756 del 10 giugno 1998)

32Cass. civ. n. 11338/1997

In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 disp. att. stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11338 del 15 novembre 1997)

33Cass. civ. n. 1664/1997

L'art. 70 primo comma n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1664 del 24 febbraio 1997)

34Cass. civ. n. 807/1997

In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.–Qualora nel giudizio di primo grado sia mancata la partecipazione del pubblico ministero in causa nella quale ne è obbligatorio l'intervento ai sensi di nn. 2, 3 e 5 dell'art. 70 c.p.c. (quale nella specie un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) il giudice d'appello, rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla presso di sé e deciderla nel merito, dovendo escludersi che nelle menzionate ipotesi di cui al cit. art. 70 (diversamente da quella di cui al n. 1 dello stesso articolo) la mancata partecipazione del P.M. comporti un difetto di integrale contraddittorio e consenta pertanto l'applicazione dell'art. 354 stesso codice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 807 del 27 gennaio 1997)

35Cass. civ. n. 11198/1990

Il pubblico ministero, che interviene nel giudizio di cassazione, a norma del penultimo comma dell'art. 70 c.p.c. è tenuto a rispettare i limiti del giudizio fissati dal ricorrente, in quanto la legge gli attribuisce il solo potere di esprimere il proprio parere sulla fondatezza del ricorso e di sollevare quelle questioni che sono rilevabili di ufficio dal giudice.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11198 del 20 novembre 1990)

36Cass. civ. n. 2983/1990

Il potere d'impugnativa del P.M., con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, quali i sindacati (od i loro raggruppamenti), in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2983 del 10 aprile 1990)