Articolo 71 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame è prevista al fine di comunicare gli atti all'ufficio del P.M. per consentirgli di ntervenire nel processo. Tuttavia, si precisa che l'ordine è rivolto solamente alla comunicazione degli atti e non all'intervento del P.M., rimesso alla sua diligenza.

(2) Se il p.m. non interviene nel giudizio di primo grado in cui è prevista la sua necessaria partecipazione, si determina la nullità della sentenza. Tale nullità non è rilevabile d'ufficio ma tale vizio si converte in un motivo di impugnazione exart. 168 del c.p.c.. Se nel giudizio di secondo grado viene omessa la necessaria comunicazione degli atti al p.m. che ne impedisce la partecipazione al processo, si determina la nullità dell'intero procedimento di impugnazione e della sentenza che lo conclude, con la conseguenza di una necessaria rinnovazione dell'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del p.m..

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 6505/2025

2Cass. civ. n. 33630/2024

3Cass. civ. n. 4285/2024

4Cass. civ. n. 21232/2023

5Cass. civ. n. 40377/2021

6Cass. civ. n. 11211/2014

7Cass. civ. n. 14969/2007

8Cass. civ. n. 1197/2000

9Cass. civ. n. 571/2000

10Cass. civ. n. 11915/1998

11Cass. civ. n. 8005/1996

12Cass. civ. n. 5119/1996