Articolo 82 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

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Dispositivo

Note

(1) Le parole «euro 516,46» sono state sostituite dalle attuali «euro 1.100» dall'art. 13, comma 1, lett a), del D.L. 22 dicembre 2011, n.212, convertito con modificazioni nella L.17 febbraio 2012, n.10.

(2) Si precisa che i difensori devono essere necessariamente iscritti negli appositi albi, aperti a quanti risultino possesso dei requisiti richiesti dalla legge professionale. La tenuta degli albi consiste in una delle tante funzioni demandate al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso ogni Tribunale.

(3) Sono diversi i casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice. Ciò avviene ad esempio nelle cause di valore non superiore a euro 129,11 in materia di lavoro (4171), di previdenza e assistenza obbligatorie (442) ed in materia di locazione (447 bis). Diversamente, nell'ambito del giudizio di separazione vige l'obbligo per le parti di comparire personalmente davanti al giudice senza l'assistenza di un difensore (707).Infine, se la parte è anche un avvocato, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore (86).

(4) Le parole "al pretore" sono state soppresse ai sensi dell'art. 61, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(5) L'avvocato iscritto nell'apposito albo del distretto della Corte di appello, nel quale si trova l'ufficio giudiziario adito è legalmente esercente la professione forense. Infatti, non è ritenuta sufficiente la sola abilitazione all'esercizio della professione.

(6) Con la l. 24-2-1997, n. 127 è stato soppresso l'Albo dei procuratori legali, di conseguenza oggi, all'atto del superamento dell'esame di abilitazione, si acquisisce direttamente il titolo di avvocato dopo aver prestato il giuramento di rito ed essere iscritti all'Albo degli avvocati. Ad oggi, il termine «procuratore» indica solamente le funzioni procuratorie di rappresentanza della parte in udienza.

(7) L'avvocato cassazionista è il difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense. Tale titolo viene conseguito dopo 12 anni di professione oppure in seguito al superamento di un apposito esame.

(8) Per stare in giudizio l'avvocato deve essere autorizzato con apposita la procura alle liti, ovvero l'atto unilaterale con il quale la parte designa il difensore che dovrà rappresentarla nel processo. La mancanza di procura implica la nullità dell'attività processuale compiuta dal difensore, attività che viene comunque considerata come posta in essere dal soggetto che si è costituito in giudizio senza difensore.

Massime giurisprudenziali (34)

1Cass. civ. n. 29812/2024

2Cass. civ. n. 17793/2024

3Cass. civ. n. 8620/2024

4Cass. civ. n. 5634/2024

5Cass. civ. n. 26769/2023

6Cass. civ. n. 7754/2020

7Cass. civ. n. 7037/2020

8Cass. civ. n. 14474/2019

9Cass. civ. n. 6905/2019

10Cass. civ. n. 13055/2018

11Cass. civ. n. 26935/2013

12Cass. civ. n. 3874/2012

13Cass. civ. n. 9842/2010

14Cass. civ. n. 22186/2009

15Cass. civ. n. 6166/2007

16Cass. civ. n. 19786/2006

17Cass. civ. n. 8026/2006

18Cass. civ. n. 17008/2004

19Cass. civ. n. 12680/2004

20Cass. civ. n. 8500/2004

21Cass. civ. n. 12831/2003

22Cass. civ. n. 13069/2002

23Cass. civ. n. 12133/2001

24Cass. civ. n. 6959/2001

25Cass. civ. n. 3761/2001

26Cass. civ. n. 112/1999

27Cass. civ. n. 7412/1998

28Cass. civ. n. 6410/1998

29Cass. civ. n. 9576/1997

30Cass. civ. n. 7649/1997

31Cass. civ. n. 3491/1994

32Cass. civ. n. 12048/1992

33Cass. civ. n. 8603/1984

34Cass. civ. n. 352/1982