Articolo 93 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Distrazione delle spese

Dispositivo

Il difensore con procura può chiedere (1) che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate (2) (3).

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze (4), la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Note

(1) L'istituto della distrazione delle spese ha carattere generale e può trovare applicazione in tutti i procedimenti che si concludono con un provvedimento che comporta l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali. Inoltre, la legge non richiede alcuna forma specifica per l'istanza di distrazione che potrà esser spiegata in qualsiasi momento e anche in forma orale durante l'udienza.

(2) Con la presentazione dell'istanza il difensore assume una posizione simile a quella della parte. Nel momento poi in cui dovesse sorgere una controversia sulla distrazione diventa assume la veste vera e propria di parte.

(3) Con l'accoglimento dell'istanza di distrazione, il difensore diviene creditore diretto della controparte soccombente. Si tratta di un diritto di credito autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del proprio cliente, al quale si aggiunge. La pronuncia costituisce titolo esecutivo.

(4) In caso di omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda distrazione delle spese, il difensore dovrà attivarsi con il procedimento di correzione della sentenza di cui all'art. 288 del c.p.c.. Il giudice fissa con decreto, il quale deve essere notificato sia al difensore che al soccombente, l'udienza di comparizione delle parti, provvedendo sull'istanza con ordinanza, da annotarsi sull'originale del provvedimento.

Massime giurisprudenziali (54)

1Cass. civ. n. 16070/2024

In caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali, il difensore può far luogo al procedimento di correzione dell'errore materiale e non all'impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie.–L'avvocato distrattario non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio, non può governare i tempi del processo ma soltanto adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa di merito.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16070 del 10 giugno 2024)

2Cass. civ. n. 16045/2024

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione. Se il gravame riguarda solo il merito della controversia o l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16045 del 10 giugno 2024)

3Cass. civ. n. 5082/2024

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5082 del 26 febbraio 2024)

4Cass. civ. n. 4114/2024

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non essendo la richiesta di distrazione qualificabile come domanda autonoma.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4114 del 14 febbraio 2024)

5Cass. civ. n. 3409/2024

Ai fini della distrazione delle spese, è sufficiente per un difensore qualificarsi come antistatario, in quanto la domanda ex art. 93 cod. proc. civ. può essere validamente avanzata anche in assenza di esplicita dichiarazione riguardante l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione dei compensi.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3409 del 6 febbraio 2024)

6Cass. civ. n. 15302/2023

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 15302 del 31 maggio 2023)

7Cass. civ. n. 15265/2023

Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15265 del 30 maggio 2023)

8Cass. civ. n. 13470/2023

Si esclude che l'avvocato antistatario possa aver diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell'an che nel quantum, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale".(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13470 del 17 maggio 2023)

9Cass. civ. n. 11623/2023

La domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talché quest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11623 del 4 maggio 2023)

10Cass. civ. n. 8561/2023

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8561 del 27 marzo 2023)

11Cass. civ. n. 8561/2021

La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/09/2015).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 8561 del 26 marzo 2021)

12Cass. civ. n. 6481/2021

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 6481 del 9 marzo 2021)

13Cass. civ. n. 31687/2019

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 31687 del 4 dicembre 2019)

14Cass. civ. n. 31033/2019

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 31033 del 27 novembre 2019)

15Cass. civ. n. 30418/2019

La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 30418 del 21 novembre 2019)

16Cass. civ. n. 16244/2019

L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la distrazione non risultava essere stata richiesta).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 16244 del 18 giugno 2019)

17Cass. civ. n. 15030/2019

Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15030 del 31 maggio 2019)

18Cass. civ. n. 8436/2019

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 8436 del 26 marzo 2019)

19Cass. civ. n. 30945/2018

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30945 del 29 novembre 2018)

20Cass. civ. n. 27397/2018

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adottata nella "stessa sentenza", ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27397 del 29 ottobre 2018)

21Cass. civ. n. 21281/2018

Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 21281 del 29 agosto 2018)

22Cass. civ. n. 26089/2014

In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26089 del 11 dicembre 2014)

23Cass. civ. n. 18564/2014

Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18564 del 3 settembre 2014)

24Cass. civ. n. 1280/2014

La proponibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore per l'inadempimento degli obblighi inerenti alle funzioni svolte, per legge subordinata alla chiusura della procedura concorsuale o alla revoca del commissario, non è esclusa se quest'ultimo non possa più continuare a svolgere le proprie funzioni a causa dell'improseguibilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come accade nel caso in cui sia stata definitivamente dichiarata l'illegittimità del decreto di apertura.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1280 del 22 gennaio 2014)

25Cass. civ. n. 8215/2013

In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8215 del 4 aprile 2013)

26Cass. civ. n. 2474/2012

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2474 del 21 febbraio 2012)

27Cass. civ. n. 1301/2012

In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1301 del 30 gennaio 2012)

28Cass. civ. n. 20744/2011

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20744 del 10 ottobre 2011)

29Cass. civ. n. 15346/2011

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15346 del 12 luglio 2011)

30Cass. civ. n. 809/2011

In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 809 del 14 gennaio 2011)

31Cass. civ. n. 9062/2010

L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9062 del 15 aprile 2010)

32Cass. civ. n. 21070/2009

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21070 del 1 ottobre 2009)

33Cass. civ. n. 20547/2009

In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest'ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20547 del 24 settembre 2009)

34Cass. civ. n. 15745/2009

In tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all'impugnazione, posto che quest'ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 93, comma secondo, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15745 del 3 luglio 2009)

35Cass. civ. n. 27041/2008

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c. ), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente ; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27041 del 12 novembre 2008)

36Cass. civ. n. 8085/2006

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8085 del 6 aprile 2006)

37Cass. civ. n. 412/2006

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o — come nella specie — in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 412 del 12 gennaio 2006)

38Cass. civ. n. 17134/2005

Il credito azionato «in executivis» dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente, con la conseguente rilevabilità d'ufficio di tale circostanza, senza che si configuri violazione del principio stabilito dall'art. 112 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17134 del 23 agosto 2005)

39Cass. civ. n. 11746/2004

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11746 del 24 giugno 2004)

40Cass. civ. n. 11370/2004

La legittimazione a proporre impugnazione in relazione all'entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l'attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell'epoca.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11370 del 17 giugno 2004)

41Cass. civ. n. 13752/2002

Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13752 del 20 settembre 2002)

42Cass. civ. n. 2736/2002

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, in parte qua, della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2736 del 25 febbraio 2002)

43Cass. civ. n. 15571/2001

In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15571 del 10 dicembre 2001)

44Cass. civ. n. 9097/2000

La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione) ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9097 del 7 luglio 2000)

45Cass. civ. n. 3879/2000

L'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell'art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informa la disciplina delle spese anticipate dal difensore e degli onorari non riscossi; tale istituto opera, pertanto, anche nel processo di esecuzione, dove il giudice, determinate le spese del processo esecutivo, deve disporre il pagamento in favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3879 del 30 marzo 2000)

46Cass. civ. n. 8458/1995

Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 8458 del 2 agosto 1995)

47Cass. civ. n. 9994/1992

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per intervenuta rinuncia, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, atteso che la disposizione dell'art. 85 c.p.c. prevede l'inefficacia della revoca e della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore solo nei confronti della controparte, mentre nei rapporti interni, soccorrendo la disciplina del mandato, la rinuncia ha effetto come qualsiasi dichiarazione ricettizia, dal momento in cui essa sia stata comunicata al mandante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9994 del 29 agosto 1992)

48Cass. civ. n. 3249/1990

Nel caso in cui il resistente, vittorioso nel giudizio di cassazione, abbia nel controricorso conferito la procura ad un avvocato e ad un procuratore legale, entrambi firmatari del controricorso, la richiesta distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), non può essere disposta né a favore del procuratore, in quanto privo di ius postulandi in sede di legittimità, né a favore dell'avvocato, ove non sia possibile stabilire quale sia stata da parte sua la quota degli esborsi e delle mancate riscossioni.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 3249 del 19 aprile 1990)

49Cass. civ. n. 2728/1986

Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza con la quale sia stata disposta la condanna del soccombente — in favore del difensore dichiaratosi antistatario — al pagamento delle spese e degli onorari, facendo in tal modo sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario, quest'ultimo — che comunque non è legittimato ad impugnare in proprio la sentenza per il merito o per omessa od erronea pronuncia sulle spese — può essere condannato a restituire le somme corrispostegli dal soccombente, risultato vincitore all'esito del giudizio di rinvio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo possa convenire in un autonomo giudizio il difensore medesimo promuovendo una azione di indebito oggettivo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2728 del 17 aprile 1986)

50Cass. civ. n. 1580/1986

Il difensore munito di procura, che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione, è titolare di un diritto autonomo nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese del giudizio. Egli, è, pertanto, personalmente obbligato alla restituzione di quanto ha ricevuto in esecuzione — volontaria o coattiva — della sentenza successivamente annullata ed è, perciò stesso, passivamente legittimato nel giudizio di rinvio per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento, trovando tale azione il suo immediato fondamento nella pronuncia di cassazione, che rende priva di causa giuridica l'attribuzione patrimoniale conseguita dal difensore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1580 del 8 marzo 1986)

51Cass. civ. n. 1907/1984

Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'art. 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1907 del 22 marzo 1984)

52Cass. civ. n. 388/1984

Sebbene il difensore distrattario non sia parte in sede di impugnazione allorché non sorge specifica controversia sul diritto all'avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell'art. 383 c.p.c., nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato tra lui e il soccombente dalla sentenza impugnata.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 388 del 17 gennaio 1984)

53Cass. civ. n. 267/1984

Il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese previste dall'art. 93 c.p.c., il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto l'eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l'anteriorità o meno del decreto sull'ammissione a siffatto patrocinio. Tale richiesta non può pertanto essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione, poiché l'avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 267 del 12 gennaio 1984)

54Cass. civ. n. 1535/1982

Per l'esperibilità dell'azione di recupero, a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio, delle tasse e dei diritti ripetibili è sufficiente, a norma dell'art. 37 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, che alla parte ammessa al beneficio sia stato riconosciuto, con sentenza o transazione, il diritto ad ottenere almeno il sestuplo delle tasse predette, ma non è necessario che tale diritto sia stato concretamente realizzato con la riscossione della relativa somma.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1535 del 10 marzo 1982)