Articolo 94 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Condanna di rappresentanti o curatori

Dispositivo

Note

(1) La condanna richiede la sussistenza dei "gravi motivi" che deve identificarsi con la trasgressione del dovere di lealtà e di probità di cui all'art. 88 del c.p.c.oppure nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 del c.p.c., II comma. Ad esempio, si può configurare un grave motivo l'imprudente valutazione della controversia o la temerarietà della lite che hanno esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi.

(2) Il provvedimento di condanna non richiede un'apposita richiesta della parte ma può essere emesso dal giudice d'ufficio. Questo perché tale condanna riguarda comunque il potere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti tramite la sentenza, in virtù del disposto di cui all'art. 91 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 29825/2024

2Cass. civ. n. 16484/2024

3Cass. civ. n. 16127/2024

4Cass. civ. n. 11194/2012

5Cass. civ. n. 3977/2003

6Cass. civ. n. 5398/1988

7Cass. civ. n. 674/1973

8Cass. civ. n. 649/1963

9Cass. civ. n. 554/1962