Articolo 95 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Spese del processo di esecuzione

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in commento rinvia al principio enunciato dall'art. 2749 c.c. in base al quale il privilegio accordato al credito si estende anche alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione.

(2) Il privilegio a cui fa riferimento la norma in esame è quello di cui agli artt.2755 e2770 c.c.. Si tratta dei crediti per spese di giustizia sostenute per il compimento di atti conservatori o per l'espropriazione di beni mobili o immobili, nell'interesse comune dei creditori, che hanno privilegio sui beni e sul prezzo degli immobili stessi. Inoltre, è bene precisare che i crediti relativi alle spese di giustizia prevalgono rispetto ad ogni altro credito, pignoratizio o ipotecario ai sensi dell'art. 2777 del c.c..

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 1718/2025

2Cass. civ. n. 16027/2024

3Cass. civ. n. 13606/2024

4Cass. civ. n. 9333/2024

5Cass. civ. n. 24571/2018

6Cass. civ. n. 16711/2009

7Cass. civ. n. 28627/2008

8Cass. civ. n. 23408/2007

9Cass. civ. n. 5061/2007

10Cass. civ. n. 8634/2003

11Cass. civ. n. 10724/2000

12Cass. civ. n. 10306/2000

13Cass. civ. n. 4695/1999