Articolo 97 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Responsabilità di più soccombenti

Dispositivo

Note

(1) Di norma, è possibile condannare in via solidale più parti soccombenti al pagamento delle spese giudiziali non solo quando ci sia solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando sussiste una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Si pensi, ad es., all'ipotesi in cui più parti, esercitando insieme, nello stesso processo, più azioni (c.d. litisconsorzio facoltativo (v.103) rispondono, giustamente, dell'intero debito per le spese.

(2) La sussistenza o meno dell'interesse comune è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

(3) Se i soccombenti si sono accordati tra loro in relazione alla ripartizione delle spese, tali accordi non hanno alcuna efficacia verso il vincitore, potendo quest'ultimo agire per il rimborso nei confronti di ognuno di essi, solidalmente obbligati per l'intera somma.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 8691/2025

2Cass. civ. n. 369/2025

3Cass. civ. n. 23736/2024

4Cass. civ. n. 16116/2024

5Cass. civ. n. 8561/2023

6Cass. civ. n. 27476/2018

7Cass. civ. n. 12025/2017

8Cass. civ. n. 17281/2011

9Cass. civ. n. 663/1999

10Cass. civ. n. 6850/1993

11Cass. civ. n. 4155/1989

12Cass. civ. n. 1536/1987