Articolo 97 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Responsabilità di più soccombenti
Dispositivo
Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune (1) (2).
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali (3).
Note
(1) Di norma, è possibile condannare in via solidale più parti soccombenti al pagamento delle spese giudiziali non solo quando ci sia solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando sussiste una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Si pensi, ad es., all'ipotesi in cui più parti, esercitando insieme, nello stesso processo, più azioni (c.d. litisconsorzio facoltativo (v.103) rispondono, giustamente, dell'intero debito per le spese.
(2) La sussistenza o meno dell'interesse comune è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
(3) Se i soccombenti si sono accordati tra loro in relazione alla ripartizione delle spese, tali accordi non hanno alcuna efficacia verso il vincitore, potendo quest'ultimo agire per il rimborso nei confronti di ognuno di essi, solidalmente obbligati per l'intera somma.
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. civ. n. 8691/2025
La richiesta di correzione di un errore materiale che comporta una condanna solidale non è ammissibile poiché tale modifica implica un giudizio sulla comunanza di interessi, che va oltre la mera correzione di errori materiali e comporta una valutazione discrezionale ai sensi dell'art. 97 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8691 del 2 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 369/2025
In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 369 del 8 gennaio 2025)
3Cass. civ. n. 23736/2024
In caso di condanna solidale alle spese esecutive, la ripartizione interna fra i coobbligati deve avvenire per quote eguali qualora il giudice dell'esecuzione non abbia disposto diversamente, in applicazione dell'art. 97 c.p.c. Non è ammessa contestazione in sede di esecuzione di tale ripartizione senza una tempestiva opposizione ex art. 645 o 617 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23736 del 4 settembre 2024)
4Cass. civ. n. 16116/2024
In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto.–In presenza di enormi divergenze tra il valore delle domande avanzate nei confronti delle diverse convenute cumulate in un unico processo a causa dell'unicità dei fatti dedotti a loro fondamento, tale scelta subita dalle soccombenti non può giustificare la loro condanna solidale alle spese del processo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16116 del 10 giugno 2024)
5Cass. civ. n. 8561/2023
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8561 del 27 marzo 2023)
6Cass. civ. n. 27476/2018
In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva posto le spese processuali, in solido, a carico della parte condannata a corrispondere una somma a titolo di illegittima occupazione di un immobile, e dell'avvocato di quest'ultima, condannato a restituire le spese di lite percepite in qualità di antistatario, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2016).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27476 del 30 ottobre 2018)
7Cass. civ. n. 12025/2017
Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché, secondo la regola di cui all’art. 97, comma 1, c.p.c., in proporzione all'interesse di ciascuna.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12025 del 16 maggio 2017)
8Cass. civ. n. 17281/2011
La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17281 del 12 agosto 2011)
9Cass. civ. n. 663/1999
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 663 del 25 gennaio 1999)
10Cass. civ. n. 6850/1993
Nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando si tratta di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle loro posizioni processuali e sostanziali con la conseguenza che a carico della parte che è soccombente (o maggiormente soccombente) nei confronti di una sola delle altre, non possono essere poste anche le spese relative alle parti che, ancorché assistite dal medesimo difensore e da questo congiuntamente difese, stiano in giudizio per una distinta ed autonoma causa riunita, nella quale risultino totalmente soccombenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6850 del 21 giugno 1993)
11Cass. civ. n. 4155/1989
La condanna in solido, di più parti soccombenti, al pagamento delle spese processuali non postula una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti che può sussistere indipendentemente dalla prima e l'apprezzamento della cui sussistenza comporta una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4155 del 17 ottobre 1989)
12Cass. civ. n. 1536/1987
Al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'«interesse comune» non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1536 del 12 febbraio 1987)