Articolo 98 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cauzione per le spese

Dispositivo

Note

(1) La Corte cost., con sent. 29-11-1960, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo in riferimento agli artt.3 e 24 Cost..Tale articolo prevedeva che il giudice, su istanza del convenuto, disponesse il versamento di una cauzione per il rimborso delle spese da parte dell'attore non ammesso al gratuito patrocinio, nel timore che la condanna al rimborso delle spese potesse restare ineseguita. La Corte cost. ha dichiarato l'articolo in questione incostituzionale perché contrario al principio dell'eguaglianza e perché poneva un limite al diritto di azione.

(2) Diversamente, restano in vigore le norme che ammettono una richiesta di cauzione da parte del giudice per determinate attività (si cfr. l'art. 119), e sono previste tassativamente dal nostro ordinamento nei seguenti casi: sospensione del processo esecutivo per opposizione (art. 624); offerte d'acquisto (art. 571); prestazione della cauzione nell'espropriazione forzata (art. 580).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 27223/2024

2Cass. civ. n. 12967/1999