Articolo 101 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Principio del contraddittorio

Dispositivo

Note

(1) Il principio del contraddittorio esprime un'elementare esigenza di giustizia, per la quale nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice ed influire sul suo convincimento.La violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello che ha comportato la violazione stessa e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva sempre la possibilità della rinnovazione degli atti nulli [v. 162].

(2) Tra le parti il contraddittorio viene instaurato con la notifica al convenuto della domanda che segna l'inizio del processo. Infatti, la citazione è l'atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione, è regolarmente proposta quando vengono rispettate le norme ad essa relative (v.163) e quelle che disciplinano la forma delle notificazioni (v.137), la loro nullità (v.160) e le conseguenze di essa (v.291). È opportuno sottolineare che non sempre la domanda si propone con atto di citazione: le domande riconvenzionali (v.167), ad esempio, e le domande d'intervento (v.267) si propongono per mezzo di deposito in cancelleria d'una comparsa; altre volte la domanda è proposta mediante ricorso, che viene depositato prima in cancelleria e poi notificato al convenuto (v.415 e442, (processo del lavoro e della previdenza sociale); v.615,618 e619(opposizioni nel processo esecutivo); v.669 bis(procedimenti cautelari); v.703(possesso); v.706(separazione personale); v.713(interdizione e inabilitazione).

(3) La seconda parte di questo comma è stata introdotta dalla l. 69/2009 e va riferito all'ipotesi in cui la questione sia rilevata d'ufficio in fase di decisione, poichè solo in questo momento il giudice ha l'obbligo di concedere un termine per le memorie sospendendo la decisione sulla questione.

(4) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

(5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (27)

1Cass. civ. n. 28144/2023

2Cass. civ. n. 27852/2023

3Cass. civ. n. 26619/2023

4Cass. civ. n. 26144/2023

5Cass. civ. n. 25849/2023

6Cass. civ. n. 21314/2023

7Cass. civ. n. 11269/2023

8Cass. civ. n. 10666/2023

9Cass. civ. n. 9507/2023

10Cass. civ. n. 2947/2023

11Cass. civ. n. 838/2023

12Cass. civ. n. 32485/2019

13Cass. civ. n. 17847/2017

14Cass. civ. n. 15019/2016

15Cass. civ. n. 10353/2016

16Cass. civ. n. 19372/2015

17Cass. civ. n. 11453/2014

18Cass. civ. n. 15194/2008

19Cass. civ. n. 14848/2007

20Cass. civ. n. 4890/2006

21Cass. civ. n. 18245/2003

22Cass. civ. n. 12286/2002

23Cass. civ. n. 3632/1998

24Cass. civ. n. 12296/1997

25Cass. civ. n. 3061/1996

26Cass. civ. n. 3258/1991

27Cass. civ. n. 7663/1990