Articolo 107 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intervento per ordine del giudice

Dispositivo

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune (1), ne ordina l'intervento (2).

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente e consolidata della dottrina vi è tendenziale coincidenza fra la norma in esame e l'articolo relativo agli interventi su istanza di parte (art. 106). Infatti, in entrambi i casi i terzi sono individuati in funzione della comunanza di causa. Il giudice può ordinare, ad esempio, l'intervento del terzo in ipotesi di contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto per evitare la doppia soccombenza di una delle parti.Inoltre, quando il terzo può risentire dell'efficacia della sentenza (art. 105), il giudice potrebbe ordinarne l'intervento nel caso in cui ritenga che fra le parti originarie vi sia collusione, prevenendo l'emanazione di una sentenza che sarebbe impugnata successivamente mediante opposizione di terzo revocatoria (art. 404, II comma c.p.c.).Nel caso in cui il rapporto di cui il terzo è titolare ed il rapporto dedotto in giudizio esiste un nesso di pregiudizialità (art. 34), l'intervento del terzo può essere strumento per un più corretto accertamento del rapporto pregiudiziale e quindi per una più giusta decisione sulla causa principale (tipico è il caso della chiamata in causa del datore di lavoro in una causa fra lavoratore ed ente previdenziale per l'accertamento dell'esistenza del pregiudiziale rapporto di lavoro).

(2) Il giudice non ordina direttamente l'intervento del terzo, bensì ordina alle parti la chiamata con le modalità di cui all'art. 270 alle parti costituite, che hanno così l'onere di rispettare l'ordine del giudice. L'inosservanza di tale ordine non comporta automaticamente la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto il giudice può fissare una nuova udienza che consente, se la parte interessata provvede alla relativa citazione, la prosecuzione del giudizio.

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. civ. n. 11222/2025

La violazione del litisconsorzio necessario processuale, a seguito dell'omessa integrazione del contraddittorio in appello, può essere denunciata con ricorso per cassazione solo se la violazione riguarda l'ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. Ove la violazione concerna una situazione di litisconsorzio necessario processuale derivante da cause inscindibili o da cause tra loro dipendenti, il potere di impugnazione è precluso dalla mancata tempestiva rilevazione della nullità da parte delle stesse parti nel giudizio di appello.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11222 del 28 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 5213/2025

In caso di appello proposto in violazione dell'integrità del contraddittorio (art. 331 c.p.c.), la nullità può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione solo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario originario (art. 102 c.p.c.) o imposto dal giudice (art. 107 c.p.c.). Nel caso di litisconsorzio necessario processuale determinato dall'inscindibilità o dipendenza, la parte che ha dato causa alla nullità perde il potere di dolersene se non rileva e impugna tempestivamente la violazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5213 del 27 febbraio 2025)

3Cass. civ. n. 16673/2024

Nel caso di difetto di legittimazione passiva nel giudizio d'appello e irritualità della costituzione del soggetto non legittimato passivo (ad esempio un organo centrale al posto dell'autorità amministrativa locale), se il ricorrente non eccepisce tale difetto e vi dà causa -in qualche modo-, la nullità può essere sanata ex artt. 157, co. 3, c.p.c. e 331 c.p.c.; ciò non vale invece nei casi regolati dagli artt. 102 e 107 cpc relativi al litisconsorzio necessario iniziale o determinato da ordine del giudice.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 16673 del 17 giugno 2024)

4Cass. civ. n. 701/2024

Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 701 del 9 gennaio 2024)

5Cass. civ. n. 31312/2023

La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31312 del 10 novembre 2023)

6Cass. civ. n. 24686/2023

Nelle cause trattate col rito sommario di cognizione, in base all'espressa previsione normativa contenuta nel capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 (in cui rientra la disciplina delle controversie in materia di discriminazione), deve ritenersi sempre consentita la chiamata in causa per ordine del giudice, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., benché non espressamente prevista dall'art. 702-bis, comma 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che - in relazione ad un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto nei confronti della Sezione di Saronno della Lega Nord, ma volto all'accertamento del carattere discriminatorio di alcune espressioni contenute in manifesti che riportavano sia il simbolo di detto partito, sia quello della Lega Nord-Lega lombarda e della Lega Nord per l'indipendenza della Padania - aveva disposto la chiamata in causa di queste ultime a norma dell'art. 107 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24686 del 16 agosto 2023)

7Cass. civ. n. 19974/2023

La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19974 del 12 luglio 2023)

8Cass. civ. n. 4724/2019

La manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4724 del 19 febbraio 2019)

9Cass. civ. n. 11250/2014

In caso di morte del chiamato in causa "iussu iudicis" ex art. 107 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado, la relativa legittimazione processuale attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumaci in primo grado. Ne consegue che, qualora l'impugnazione sia notificata al chiamato in causa deceduto e non agli eredi, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta - per violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti, senza necessità di nuovi accertamenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11250 del 21 maggio 2014)

10Cass. civ. n. 315/2013

Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da Corte cost. 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo pendente tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 315 del 9 gennaio 2013)

11Cass. civ. n. 1291/2012

Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 c.p.c. solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, ma qualora l'ordine predetto sia rimasto inosservato e il giudice non abbia provveduto a cancellare la causa dal ruolo a norma dell'art. 270 c.p.c., deve ritenersi che tale ordine sia stato implicitamente revocato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1291 del 30 gennaio 2012)

12Cass. civ. n. 3717/2010

La chiamata del terzo "iussu iudicis" di cui all'art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, con la conseguenza che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3717 del 17 febbraio 2010)

13Cass. civ. n. 22419/2008

La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. Ne consegue che il giudice di appello non può far altro che constatare la rituale dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22419 del 5 settembre 2008)

14Cass. civ. n. 4593/2008

Poichè nella particolare disciplina dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 — ratione temporis applicabile nella specie — la stretta connessione del rapporto risarcitorio e del rapporto assicurativo comporta una situazione di comunanza di cause, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato, così come deve riconoscersi al giudice di primo grado, in applicazione dell'articolo 107 c.p.c., il potere di ordinare l'intervento dell'impresa assicuratrice, sia al fine di un'eventuale estensione nei suoi confronti della domanda attrice, sia in relazione all'eventuale pretesa del convenuto di trasferire a suo carico le conseguenze della propria soccombenza verso il danneggiato, così deve ritenersi altrettanto giustificato l'esercizio del potere discrezionale del giudice di autorizzare la parte a chiamare in causa il terzo assicuratore ai sensi dell'art. 106 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4593 del 22 febbraio 2008)

15Cass. civ. n. 2901/2008

Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2901 del 7 febbraio 2008)

16Cass. civ. n. 13908/2007

In difetto di declinazione, da parte dell'originario convenuto (nella specie, rimasto contumace), della titolarità dell'obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo, il giudice non può, d'ufficio, ipotizzata l'esistenza di un diverso obbligato, ordinare l'intervento in causa del terzo, una tale inziativa manifestando non già il legittimo intento di consentire, nel simultaneus processus l'individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della vocatio in ius da parte attrice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13908 del 14 giugno 2007)

17Cass. civ. n. 13907/2007

Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 c.p.c., in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13907 del 14 giugno 2007)

18Cass. civ. n. 13165/2007

Condizione legittimante l'adozione dell'ordine di chiamata in causa di un terzo è la negazione da parte dell'originario convenuto della titolarità passiva della obbligazione azionata e della indicazione in capo al terzo di detta titolarità. Pertanto, qualora il convenuto sia rimasto contumace, il giudice che, di ufficio, ipotizzi la esistenza di un diverso obbligato e ne ordini la sostituzione a quello individuato dall'attore, manifesta non già il legittimo intento di consentire, nel simultaneus procesus la individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della vocatio in iudicio da parte attrice, incorrendo, così, nel vizio di extrapetizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13165 del 5 giugno 2007)

19Cass. civ. n. 10023/2004

Qualora il convenuto, nel resistere alla domanda attrice, indichi un terzo quale responsabile dei fatti contestati e il giudice, ritenendo la comunione di cause, ordini la chiamata in causa di detto terzo, qualora venga accolta, anche parzialmente, la domanda attrice nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo, non possono essere poste le spese di lite sostenute dal terzo a carico della parte attrice, ancorché quest'ultima, quale parte più diligente, abbia provveduto a notificare al terzo l'atto di chiamata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10023 del 25 maggio 2004)

20Cass. civ. n. 187/2003

L'attribuzione della qualità di parte all'interventore nel processo iussu iudicis non postula la proposizione di domande da parte del medesimo (né che domande siano, viceversa, formulate nei suoi confronti), essendo, per converso, sufficiente la sua presenza o evocazione in giudizio, che dà per ciò stesso luogo ad una fattispecie di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che, pur non potendosi pronunciare condanna del terzo in favore dell'attore, se questi non l'abbia voluta, tuttavia la domanda nei confronti del terzo può essere anche implicita e non può mai considerarsi nuova, sempre che l'intervenuto sia stato disposto in ipotesi di declinazione, da parte dell'originario convenuto, della titolarità dell'obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo e, quindi, al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte obbligata in relazione al titolo azionato con l'atto introduttivo, così che al processo si aggiunga solo una parte e non anche una nuova causa petendi o un diverso petitum.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 187 del 10 gennaio 2003)

21Cass. civ. n. 10400/2002

La relazione di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, a meno che il giudice non ordini l'intervento in causa del fideiussore ai sensi dell'art. 107 c.p.c., nel qual caso si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di tipo processuale, che produce i medesimi effetti di quello sostanziale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10400 del 17 luglio 2002)

22Cass. civ. n. 4051/2002

L'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di ordinare, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio, postulando il positivo esito della preliminare indagine circa la ricorrenza dei presupposti che rendono necessaria l'integrazione stessa, comporta che siffatta indagine deve essere svolta con esclusivo riguardo al rapporto quale affermato dall'attore e, pertanto, a prescindere dalla sua reale configurazione giuridica, posto che, iscrivendosi la figura del litisconsorzio nel quadro della legitimatio ad causam, soltanto alla domanda è legittimo fare riferimento per la individuazione dei soggetti coinvolti e per accertare, di conseguenza, la regolarità del contraddittorio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4051 del 21 marzo 2002)

23Cass. civ. n. 14179/1999

Nella controversia instaurata con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente contesti l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto, giacché nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981 — avente ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido — non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 14179 del 16 dicembre 1999)

24Cass. civ. n. 5983/1999

L'intervento in causa iussu iudicis (art. 107 c.p.c.), determinando una forma di litisconsorzio meramente processuale, può essere disposto (a differenza che nell'ipotesi disciplinata dal precedente art. 102 del codice di rito) sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, e non richiede, pertanto, che il rapporto sostanziale sia comune ed indivisibile rispetto ai soggetti chiamati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5983 del 17 giugno 1999)

25Cass. civ. n. 8473/1995

L'intervento in causa per ordine del giudice, ex art. 107 c.p.c., ha lo scopo di estendere gli effetti sostanziali del giudicato al terzo, cui il rapporto sostanziale controverso sia comune, ovvero sia connesso per il titolo o per l'oggetto con l'altro rapporto in cui il medesimo si trovi con l'attore o con il convenuto, pertanto, il chiamato in causa è sempre legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva a quella principale od incidentale della parte (attore o convenuto), per evitare che il giudicato sul detto rapporto possa produrre effetti pregiudizievoli su quello ad esso connesso, intercorrente tra lui e la parte al cui gravame aderisce; egli può, invece, impugnare la sentenza, in via principale od in via incidentale autonoma, nella sola ipotesi in cui sia risultato in tutto od in parte soccombente, rispetto alle proprie conclusioni, formulate in modo autonomo, ovvero a pretese fatte valere direttamente contro di lui. (Nella specie, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da una società, il giudice ordinò la chiamata in causa dell'amministratore unico della stessa. Il tribunale accolse l'opposizione e condannò la società e l'amministratore, in persona, a rimborsare all'ingiunto le spese processuali. La sentenza fu confermata in grado d'appello, con decisione impugnata per cassazione dal solo amministratore, nella sua qualità di chiamato in causa per ordine del giudice. In applicazione del principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la sola società sarebbe stata legittimata a proporlo, mentre l'amministratore avrebbe potuto proporre ricorso incidentale adesivo a quello principale nella sola ipotesi in cui la società lo avesse formulato, oppure avrebbe potuto proporre anche ricorso principale, ma solo nei confronti di quella parte della statuizione con la quale era stato condannato, in solido con la società, a rimborsare all'ingiunto le spese del giudizio d'appello).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8473 del 2 agosto 1995)

26Cass. civ. n. 7083/1995

L'intervento in causa iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello. Detto intervento — che va disposto quando il giudice ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo, al quale la causa è comune — si ricollega ad una facoltà del giudice (di primo grado), il cui esercizio (in senso positivo o in senso negativo) coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, non sindacabili in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7083 del 22 giugno 1995)

27Cass. civ. n. 5082/1995

L'intervento iussu iudicis, rispondendo ad un interesse di ordine pubblico che trascende quello delle stesse parti originarie o dei terzi, e cioè all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori, può essere ritualmente disposto, sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in sede di legittimità, anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5082 del 10 maggio 1995)

28Cass. civ. n. 459/1982

Il terzo chiamato in causa iussu iudicis — sia quando l'ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunità, sia, ed a maggior ragione, quando esso è dettato dall'esigenza di assicurare l'integrità del contraddittorio — assume nel processo una posizione autonoma, tale da consentirgli di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite, salvo il limite generale della proposizione delle stesse con l'atto di costituzione in giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 459 del 23 gennaio 1982)

29Cass. civ. n. 4247/1978

L'interveniente in causa iussu iudicis acquista la qualità di parte indipendentemente dalla circostanza che egli proponga domande, o che queste siano proposte nei suoi confronti, e, pertanto, mentre può impugnare la sentenza, in via principale od incidentale autonoma, solo se risulti in tutto od in parte soccombente rispetto a proprie autonome conclusioni, è in ogni caso legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva all'impugnazione principale od incidentale della parte con la quale abbia quella comunanza di interesse che ha costituito il presupposto della sua chiamata in causa.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4247 del 21 settembre 1978)