Articolo 108 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Estromissione del garantito

Dispositivo

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione (1). Questa è disposta dal giudice con ordinanza (2); ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso (3).

Note

(1) La dottrina ritiene che la norma trovi applicazione solo nei casi di garanzia propria, ovvero quando causa principale e causa di garanzia hanno in comune lo stesso titolo, anche se la giurisprudenza ha esteso l'ambito di applicazione alle ipotesi di garanzia impropria, in cui la connessione fra le cause è di mero fatto (art. 32). L'estromissione deve essere chiesta dal garantito ed accettata dall'attore. Una volta estromesso il garantito, il processo è proseguito da chi è tenuto a garantirlo, in qualità però di sostituto processuale (art. 81). L'estromesso, infatti, rimanendo titolare del diritto sostanziale di cui si controverte, può di nuovo intervenire nel processo nonché impugnare la sentenza che spiegherà effetti anche nei suoi confronti.

(2) L'estromissione viene dichiarata dal giudice con ordinanza irrevocabile, anche se non mancano alcune voci in dottrina secondo le quali tale ordinanza sarebbe impugnabile innanzi al collegio (art. 178), mentre per altri sarebbe solo modificabile o revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa (art. 177).

(3) La norma si riferisce alla sentenza di merito, ma non è escluso che anche gli effetti di una sentenza processuale possano essere estesi anche al garantito.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 4552/2024

La distinzione tra garanzia propria e impropria è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 cod. proc. civ., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale sia nel caso in cui il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva nei confronti del terzo chiamato, sia quando abbia allargato l'oggetto del giudizio.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4552 del 20 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 15734/2007

Allorquando il giudice d'appello abbia pronunciato l'estromissione di una parte dal giudizio, il soccombente è legittimato a proporre il ricorso per cassazione, oltre che nei riguardi dell'altra parte, anche contro la parte estromessa, soltanto qualora impugni la sentenza anche sul punto dichiarativo della estromissione. Altrimenti, se non intende proporre ricorso sul punto della estromissione ed accetta, quindi, l'uscita dal processo della parte estromessa, egli è tenuto soltanto a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 332 c.p.c. (Sulla base di tale principio essendo stato il ricorso proposto espressamente contro la parte estromessa senza l'impugnazione della decisione di estromissione, ha ritenuto che correttamente la parte estromessa si fosse costituita per far valere tale mancata impugnazione e che, quindi, la parte ricorrente fosse soccombente nei suoi confronti).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15734 del 13 luglio 2007)

3Cass. civ. n. 13968/2004

Con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, cod. civile. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre, solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la natura di garanzia propria in un caso in cui si controverteva della responsabilità per i danni subiti da una partita di merce e cagionati dal vettore contro cui aveva agito l'assicuratore che, avendo pagato la merce danneggiata, si era surrogato nei diritti del proprio assicurato verso il vettore, il quale, a sua volta, aveva chiamato in causa la società assicuratrice, con la quale aveva stipulato una polizza, chiedendo di essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria. In conseguenza di tale qualificazione la Corte ha definitivamente respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito dalla parte danneggiata, per essere divenuta incontestabile in ragione della mancata eccezione del convenuto in relazione al regime della chiamata in garanzia propria).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 13968 del 26 luglio 2004)

4Cass. civ. n. 13766/2004

La pronuncia con la quale il giudice di primo grado «estrometta dal giudizio» uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione. Ne consegue che il giudice di appello, che ritenga non corretta detta pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13766 del 22 luglio 2004)

5Cass. civ. n. 12899/2004

In tema di competenza ed ai fini della trattazione unitaria delle cause ai sensi dell'art. 32 c.p.c. con conseguente superamento degli ordinari criteri di competenza territoriale altrimenti operanti per la causa di garanzia, la sussistenza di due diversi titoli dedotti a fondamento, rispettivamente, della domanda principale e di quella di garanzia non è di per sé rilevante, posto che la garanzia propria ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche quando si verifichi una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva individuato in un vizio del sistema di frenatura di un'autovettura l'unico fatto generatore di responsabilità dedotta a fondamento sia della domanda proposta nei confronti della società concessionaria, sia di quella di garanzia formulata da quest'ultima nei confronti della società costruttrice, con conseguente trattazione unitaria delle due cause ed inapplicabilità della deroga convenzionale alla competenza territoriale prevista nel contratto di concessione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12899 del 12 luglio 2004)

6Cass. civ. n. 8458/2004

In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, qualora il danneggiante spieghi domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione, l'accertamento della responsabilità civile dell'assicurato deve avvenire anche nei confronti dell'assicuratore, ove questo la contesti, atteso che sono autonomi i rapporti tra danneggiante e danneggiato e tra assicurato e assicuratore. Ne consegue che la sentenza emessa nel giudizio tra danneggiante e danneggiato, al quale sia rimasto estraneo l'assicuratore, non fa stato nei confronti di costui, salva l'ipotesi che sia stato chiamato in causa per garanzia impropria, giacché in questo caso il chiamante chiede implicitamente che siano accertati nei confronti dell'assicuratore tutti i presupposti su cui si fonda l'obbligo indennitario. (Nella specie, avvenuta la chiamata, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che, sul gravame della compagnia, aveva escluso il valore di prova legale della confessione resa dall'assicurata e respinto la domanda di garanzia).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8458 del 4 maggio 2004)

7Cass. civ. n. 2236/1981

L'estromissione dal giudizio del garantito a seguito d'intervento del terzo (con l'eventuale condanna di quest'ultimo) presuppone che la relativa istanza sia opera del garantito medesimo e non può avvenire senza che l'attore l'abbia accettata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2236 del 14 aprile 1981)

8Cass. civ. n. 1236/1964

In tema di assicurazione contro i danni, nel momento della presentazione all'assicuratore della domanda di infortunio, da parte dell'assicurato danneggiante (art. 1913 c.c.), quest'ultimo, in senso potenziale, è certamente parte nell'eventuale lite sorgente tra esso danneggiante, il danneggiato e l'assicuratore: pertanto, la successiva estromissione dal giudizio dell'assicurato (avvenuta, nel caso, ai sensi dell'art. 108 c.p.c., per avere l'assicuratore dichiarato di voler assumere la causa in luogo del garantito), non potendosi ad essa riconoscere alcun effetto retroattivo in relazione a fatti pregressi, non può mai modificare la situazione di diritto determinatasi, sul piano sostanziale con conseguenti riflessi processuali, in epoca precedente all'estromissione. Su tali basi deve ritenersi che le dichiarazioni contenute nella suddetta denuncia di infortunio ben possono essere utilizzate, sul piano probatorio, come confessione extragiudiziale resa ad un terzo dall'estromesso prima dell'estromissione, e che l'animus confitendi, indispensabile perché anche la confessione extragiudiziale possa spiegare i suoi effetti giuridici, non viene meno per ciò solo che il confitente abbia successivamente perduto la qualità di parte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1236 del 19 maggio 1964)