Articolo 117 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Interrogatorio non formale delle parti

Dispositivo

Note

(1) A differenza di quello formale rivolto a provocare la confessione, l'interrogatorio libero approda a delle risultanze che non possono costituire prove piene, ma solo ad argomenti di prova (art. 116, secondo comma). L'interrogatorio libero si caratterizza proprio perchè ha ad oggetto i fatti di causa che il giudice può esaminare al fine di ottenere dei chiarimenti su quanto allegato o comunque emerso nella causa. Non essendo un mezzo di prova, può essere disposto in qualsiasi momento anche dal giudice cui è stato fatto rinvio dalla Cassazione, al quale è fatto divieto di assumere nuove prove.

(2) L'opinione dottrinale prevalente ammette la possibilità di una confessione anche in sede di interrogatorio libero o informale, nel caso in cui le dichiarazioni della parte siano del tutto spontanee o non provocate dal giudice e sostenute dall' animus confitenti, purché il verbale di udienza, in cui la dichiarazione è resa, sia sottoscritto dalla parte dichiarante personalmente.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 7993/2025

2Cass. civ. n. 27558/2024

3Cass. civ. n. 30992/2023

4Cass. civ. n. 27407/2014

5Cass. civ. n. 20736/2014

6Cass. civ. n. 17239/2010

7Cass. civ. n. 5290/2008

8Cass. civ. n. 2888/1996

9Cass. civ. n. 7644/1994

10Cass. civ. n. 2698/1988

11Cass. civ. n. 4002/1986

12Cass. civ. n. 801/1983

13Cass. civ. n. 1377/1981