Articolo 125 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Dispositivo
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario (1), le parti (2), l'oggetto (3), le ragioni della domanda (4) e le conclusioni (5) o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore[disp. att. 170] (6) (7) (8) che indica il proprio codice fiscale (9) (10).
La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.
Note
(1) Per ufficio giudiziario si deve intendere l'Autorità giudiziaria (ad es. Tribunale) davanti alla quale l'atto è proposto. Tale requisito assolve la funzione di individuare il giudice al quale si propone la domanda.
(2) Per parti si intendono l'attore, il convenuto e l'indicazione delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
(3) Per oggetto la norma intende il bene materiale oggetto della domanda, ovvero il petitum mediato. Si tratta del bene richiesto al giudice.
(4) Per ragioni della domanda si devono intendere l'insieme dei fatti giuridici posti a fondamento della domanda, ossia del fatto o del rapporto giuridico da cui deriva il diritto che l'attore intende far valere. Le ragioni della domanda rappresentano, quindi, la c.d.causa petendi.
(5) Si precisa che la legge 59/1997, c.d. legge Bassanini, attribuisce agli atti, ai dati e ai documenti informatici la stessa validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, sancendo così un principio del tutto nuovo per l'ordinamento italiano. Il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 ha dato definitiva attuazione a tale principio, riconoscendo validità al documento informatico a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità dell'atto, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria del documento, a condizione che questo sia conforme alle disposizioni del decreto, che ha previsto un complesso sistema di cifratura della cd. firma digitale per garantire la provenienza e l'integrità del documento informatico. Pertanto, la conseguenza che si è determinata consiste nell'estensione dell'efficacia probatoria riconosciuta dall'art. 2712 c.c. alla scrittura privata redatta per iscritto su carta anche al documento informatico, sottoscritto con firma digitale.
(6) Per conclusioni si intendono le richieste, relative all'oggetto della lite, rivolte all'autorità giudiziaria adìta, ossia il c.d.petitumimmediato, formulate alla fine dell'atto in base alle argomentazioni di diritto e di fatto esposte nella domanda.
(7) La norma specifica che l'originale dell'atto deve essere sottoscritto dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente. La mancanza di sottoscrizione dell'originale rende l'atto inesistente ed inidoneo a costituire un valido rapporto processuale. Diversamente, se non viene sottoscritta la copia dell'atto da notificare, si ha la nullità dell'atto (sanabile però con la costituzione del convenuto) a meno che non risulti in maniera comunque accertabile la provenienza dell'atto dal difensore munito di procura per cui si avrà solo una mera irregolarità. Tuttavia, la sottoscrizione del procuratore, apposta per autentica della procura in calce o a margine dell'atto di citazione o di appello, vale come sottoscrizione ed assunzione di paternità dell'atto stesso.
(8) L'atto che è stato sottoscritto da un difensore privo di procura (salva l'applicabilità del 2° comma) viene considerato nullo. L'atto col quale si sia conferita procura ad un difensore esercenteextra districtumoltre che ad un avvocato territorialmente competente, che si sia poi costituito in giudizio, è, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, da considerarsi valido.
(9) La legge 24/2010 prima e la successiva legge n. 148/2011 hanno previsto l'obbligo per i difensori di inserire nel primo atto difensivo, il proprio numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di agevolare le comunicazioni in via telematica.Si precisa che ai sensi della legge 111/2011 la mancata indicazione di tali dati determina l'aumento dell'importo del contributo unificato da versare pari alla metà del valore stabilito dalla legge.Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato il riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata.
(10) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (33)
1Cass. civ. n. 12684/2025
In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12684 del 13 maggio 2025)
2Cass. civ. n. 554/2025
In base alla modifica intervenuta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, per la proposizione della domanda di equa riparazione ai sensi della c.d. legge Pinto, non è richiesta una procura speciale, essendo sufficiente il richiamo all'art. 125 cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 554 del 9 gennaio 2025)
3Cass. civ. n. 17169/2024
Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è per l'appunto la società per azioni, ove l'atto contenga l'espressa menzione del potere rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o funzione svolta dal firmatario quando non ne sia controverso il potere rappresentanza.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17169 del 21 giugno 2024)
4Cass. civ. n. 17154/2024
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17154 del 21 giugno 2024)
5Cass. civ. n. 16652/2024
L'inosservanza delle forme previste per gli atti di impugnazione può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione.–In tema di impugnazione, qualora la forma di esercizio dell'atto non sia conforme a quanto prescritto normativamente (ad esempio notificando una citazione là dove è prescritto il deposito del ricorso o viceversa), l'impugnazione può essere ritenuta tempestiva e ammissibile solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l'ufficio entro il termine prescritto per l'impugnazione; nel secondo caso, se al deposito del ricorso segua la notifica dell'atto alla controparte sempre entro quel termine.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16652 del 14 giugno 2024)
6Cass. civ. n. 6477/2024
Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 6477 del 12 marzo 2024)
7Cass. civ. n. 31863/2023
A norma dell'art. 31, comma 3, R.d. n. 267/1942 il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento e il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Di conseguenza, l'istanza di fallimento della società (Omissis) srl, presentata dal fallimento (Omissis) in persona del suo curatore, ma senza ministero di (altro) avvocato, è nulla. La rilevata nullità della "istanza" proposta personalmente dal curatore, rende nulla la sentenza dichiarativa di fallimento ed assorbe le ulteriori contestazioni mosse con i due restanti motivi di ricorso.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31863 del 15 novembre 2023)
8Cass. civ. n. 28251/2023
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28251 del 9 ottobre 2023)
9Cass. civ. n. 20076/2023
L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20076 del 13 luglio 2023)
10Cass. civ. n. 14878/2023
Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 14878 del 29 maggio 2023)
11Cass. civ. n. 7442/2023
A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, la notificazione va eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, ed anzi è nulla la notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7442 del 15 marzo 2023)
12Cass. civ. n. 28106/2018
È valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28106 del 5 novembre 2018)
13Cass. civ. n. 14338/2017
L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 14338 del 8 giugno 2017)
14Cass. civ. n. 10143/2012
L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012)
15Cass. civ. n. 24717/2011
La previsione contenuta nell'art. 125, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, lettera a), del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 24717 del 23 novembre 2011)
16Cass. civ. n. 1275/2011
Poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1275 del 20 gennaio 2011)
17Cass. civ. n. 16403/2010
In tema di mandato alle liti, l'attestazione del difensore dà certezza non soltanto della autografia della sottoscrizione della parte, ma anche della data in cui la procura si indica come conferita. Pertanto il deposito dell'atto contenente la procura "ad litem", (nella specie consistente nella copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo notificato all'opponente) alla prima udienza di comparizione non incide sulla validità della procura conferita in quanto rilasciata in data incontestabilmente anteriore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale confermativa di quella di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per l'incertezza della anteriorità del conferimento della procura da parte dell'opponente rispetto alla notificazione dell'opposizione ed alla costituzione del difensore nel relativo giudizio, essendo stata depositata la copia fotostatica conforme all'originale della copia notificata all'opponente del decreto ingiuntivo, su cui era stato opposto il mandato, soltanto alla prima udienza di comparizione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16403 del 13 luglio 2010)
18Cass. civ. n. 5883/2009
Con riferimento alla disciplina relativa all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente è prescritta dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, non ai fini dell'esistenza o della validità dell'atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all'originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5883 del 11 marzo 2009)
19Cass. civ. n. 5620/2006
Per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, comma terzo, c.p.c. e autenticata dal difensore è necessario la speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5620 del 15 marzo 2006)
20Cass. civ. n. 6225/2005
La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo — oltre che di certificare l'autografia del mandato — di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6225 del 23 marzo 2005)
21Cass. civ. n. 11761/2000
Per la sottoscrizione degli atti di parte ex art. 125 c.p.c. è sufficiente, nell'ipotesi di persone giuridiche, il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente (nella specie una Srl), mentre non è necessaria l'indicazione del nominativo del titolare dell'organo investito dalla rappresentanza, che ben può essere indicato con la generica dizione di legale rappresentante in carica.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11761 del 6 settembre 2000)
22Cass. civ. n. 1705/2000
In tema di procura alla lite conferita, a norma dell'art. 83 comma terzo c.p.c., in calce o a margine dell'atto introduttivo della fase processuale per cui viene rilasciata, fermo restando che il conferimento deve in ogni caso essere, a norma dell'art. 125 c.p.c., anteriore alla costituzione della parte, è irrilevante che la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte sia redatta in data successiva a quella del conferimento della procura e della opposizione della relativa sottoscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità della procura alle liti, tra l'altro anche per la riscontrata non corrispondenza tra la data del rilascio della procura e quella della certificazione della sottoscrizione).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1705 del 15 febbraio 2000)
23Cass. civ. n. 6955/1997
Per gli atti introduttivi del giudizio di merito la procura è richiesta affinché il difensore possa esercitare nel processo lo ius postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita; ma non è necessario ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso depositato in cancelleria, perché risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall'art. 125, secondo comma c.p.c. Infatti, l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla costituzione dell'attore può desumersi, anche presuntivamente, da qualsiasi altro elemento emergente dagli atti processuali, atteso che la legge non richiede che tale anteriorità risulti da atti formali ed insostituibili (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l'anteriorità potesse desumersi dal mancato rilievo del difetto di procura da parte del cancelliere, tenuto, ex art. 74 disp. att. c.p.c., a controllare la corrispondenza delle indicazioni esposte nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6955 del 25 luglio 1997)
24Cass. civ. n. 6894/1997
La norma dell'art. 125, secondo comma c.p.c., secondo cui la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione in giudizio della parte, consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte di un difensore che, in tal momento, non era fornito di valida procura, ma non si riferisce anche all'ipotesi in cui detto atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'atto è affetto da nullità assoluta, per violazione dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., non sanabile dalla procura successivamente rilasciata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6894 del 23 luglio 1997)
25Cass. civ. n. 9961/1996
Quando la procura alle liti apposta in calce o a margine dell'atto processuale sia priva della data, che risulti invece apposta su quest'ultimo, deve presumersi — in considerazione dello stretto rapporto esistente tra l'atto e la procura espressa in calce o a margine, nonché della qualità della parte che li redige entrambi e che ben conosce le conseguenze di una datazione incompleta — la contestualità dei due atti, salva la possibilità per gli interessati di provare, anche per presunzioni, che la procura è stata in effetti rilasciata in data diversa.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 9961 del 13 novembre 1996)
26Cass. civ. n. 5119/1995
La norma dell'art. 125 c.p.c. — che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata — non è applicabile nei procedimenti promossi mediante ricorso (nell'ipotesi, azione possessoria di reintegrazione), in quanto in questi la costituzione della parte rappresentata coincide con il deposito del ricorso, con la conseguenza che l'eventuale mancanza della procura, al momento di detto deposito, comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo, il quale risulta privo di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5119 del 10 maggio 1995)
27Cass. civ. n. 9231/1993
L'art. 125, secondo comma, c.p.c., il quale, fino al momento della costituzione, consente alla parte attrice di rilasciare procura al difensore, in via di ratifica con effetti retroattivi dell'atto in precedenza notificato dal difensore stesso in suo nome e conto, esige la ritualità di detta costituzione, ma prescinde dalla circostanza che la medesima avvenga entro la scadenza di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ovvero successivamente. Pertanto, la riassunzione del giudizio d'appello, originariamente non sorretta da valida procura al difensore, per essere questa apposta su atto difensivo predisposto ma non ancora prodotto in causa, resta convalidata ex tunc, ove tale atto sia allegato in sede di costituzione dell'istante, non rilevando che tale costituzione avvenga in occasione di una seconda riassunzione, effettuata dalla parte medesima o da altre parti dopo che la prima riassunzione non sia stata seguita da iscrizione a ruolo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9231 del 1 settembre 1993)
28Cass. civ. n. 12769/1992
Avendo il cancelliere a norma dell'art. 74 att. c.p.c. il compito di accertare la regolarità degli atti della parte che si costituisce, l'accettazione del fascicolo di parte senza alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti e quindi anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, salvo che il contrario risulti da altri elementi acquisiti al processo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12769 del 28 novembre 1992)
29Cass. civ. n. 10737/1992
L'anteriorità del rilascio della procura ad litem alla costituzione dell'attore a norma dell'art. 125 comma 2 c.p.c. può presumersi dal mancato rilievo da parte del cancelliere della inesistenza della procura indicata nella nota di iscrizione a ruolo, stante l'obbligo del cancelliere di verificare la corrispondenza della nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10737 del 19 settembre 1992)
30Cass. civ. n. 5498/1982
La facoltà di rilasciare la procura al difensore, di cui all'art. 125, secondo comma, c.p.c., può essere esercitata pure dopo la notificazione dell'atto di citazione — anche per impugnazione — purché prima della costituzione della parte rappresentata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 dello stesso codice, restando all'apprezzamento del giudice del merito accertare l'anteriorità del rilascio rispetto alla costituzione, attraverso ogni elemento atto a garantire la certezza sul punto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5498 del 22 ottobre 1982)
31Cass. civ. n. 6362/1981
In caso di procura al difensore dell'attore in data posteriore alla notificazione della citazione, l'indagine sull'anteriorità del rilascio della procura medesima, rispetto alla costituzione in giudizio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 125, secondo comma, c.p.c., deve avvalersi anche degli elementi presuntivi estrinseci al mandato ed emergenti dagli atti del processo, i quali evidenziano in modo inequivoco tale anteriorità, come l'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza alcun rilievo o riserva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6362 del 28 novembre 1981)
32Cass. civ. n. 3718/1979
A norma dell'art. 125 c.p.c., il ricorso, al pari della citazione, della comparsa, del controricorso e del precetto, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, o dal difensore, tanto nell'originale, quanto nelle copie da notificare. La mancanza di tale requisito – ricorrente anche quando l'atto sia sottoscritto da un difensore non dotato di ius postulandi – determina la nullità, equiparata ad inesistenza, per la inidoneità ad instaurare il contraddittorio, che sussiste anche quando la sottoscrizione manchi solo nella copia notificata, salvo unicamente il caso che tale copia contenga indicazioni idonee a fornire al destinatario della notifica la certezza della regolarità dell'originale. Deve, però, escludersi tale possibilità quando le copie non solo sono prive della firma o della trascrizione della firma di un procuratore abilitato, ma, contenendo la certificazione di autenticità (contestabile solo mediante querela di falso) danno la giuridica certezza della mancanza di tale firma anche sull'originale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3718 del 3 luglio 1979)
33Cass. civ. n. 1180/1976
Dal disposto combinato degli artt. 83 e 125 c.p.c. risulta che il rilascio al difensore della procura ad litem può avvenire anche dopo la notifica della citazione o del ricorso, purché anteriormente alla costituzione della parte, intendendosi quest'ultima nel senso del compimento, ad opera dell'interessato, di tutte quelle necessarie attività d'impulso processuale con le quali si esprime la concreta e definitiva volontà di postulare il giudizio, facendo sorgere nel giudice il corrispondente dovere di pronunziarsi sul merito. Nel caso di ricorso inteso a promuovere un giudizio in materia elettorale (a differenza di altri casi di procedimenti che iniziano con ricorso, e in cui basta la presentazione dell'atto stesso perché il giudice sia già tenuto a provvedere nel merito), quel potere-dovere non diviene attuale finché l'istante non abbia notificato il ricorso all'avversario e ottemperato a quant'altro occorre (deposito di copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con la prova dell'avvenuta notifica, unitamente agli altri atti e documenti del processo), a sensi degli artt. 82 e 82 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo modificato dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, con l'adempimento di tali incombenti si attua la costituzione in giudizio dell'attore; ed è anteriormente a questa, ancorché in data posteriore alla notificazione del ricorso alle controparti, che l'istante, se non lo ha già fatto, deve e può rilasciare la procura al suo difensore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1180 del 5 aprile 1976)