Articolo 125 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Dispositivo

Note

(1) Per ufficio giudiziario si deve intendere l'Autorità giudiziaria (ad es. Tribunale) davanti alla quale l'atto è proposto. Tale requisito assolve la funzione di individuare il giudice al quale si propone la domanda.

(2) Per parti si intendono l'attore, il convenuto e l'indicazione delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.

(3) Per oggetto la norma intende il bene materiale oggetto della domanda, ovvero il petitum mediato. Si tratta del bene richiesto al giudice.

(4) Per ragioni della domanda si devono intendere l'insieme dei fatti giuridici posti a fondamento della domanda, ossia del fatto o del rapporto giuridico da cui deriva il diritto che l'attore intende far valere. Le ragioni della domanda rappresentano, quindi, la c.d.causa petendi.

(5) Si precisa che la legge 59/1997, c.d. legge Bassanini, attribuisce agli atti, ai dati e ai documenti informatici la stessa validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, sancendo così un principio del tutto nuovo per l'ordinamento italiano. Il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 ha dato definitiva attuazione a tale principio, riconoscendo validità al documento informatico a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità dell'atto, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria del documento, a condizione che questo sia conforme alle disposizioni del decreto, che ha previsto un complesso sistema di cifratura della cd. firma digitale per garantire la provenienza e l'integrità del documento informatico. Pertanto, la conseguenza che si è determinata consiste nell'estensione dell'efficacia probatoria riconosciuta dall'art. 2712 c.c. alla scrittura privata redatta per iscritto su carta anche al documento informatico, sottoscritto con firma digitale.

(6) Per conclusioni si intendono le richieste, relative all'oggetto della lite, rivolte all'autorità giudiziaria adìta, ossia il c.d.petitumimmediato, formulate alla fine dell'atto in base alle argomentazioni di diritto e di fatto esposte nella domanda.

(7) La norma specifica che l'originale dell'atto deve essere sottoscritto dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente. La mancanza di sottoscrizione dell'originale rende l'atto inesistente ed inidoneo a costituire un valido rapporto processuale. Diversamente, se non viene sottoscritta la copia dell'atto da notificare, si ha la nullità dell'atto (sanabile però con la costituzione del convenuto) a meno che non risulti in maniera comunque accertabile la provenienza dell'atto dal difensore munito di procura per cui si avrà solo una mera irregolarità. Tuttavia, la sottoscrizione del procuratore, apposta per autentica della procura in calce o a margine dell'atto di citazione o di appello, vale come sottoscrizione ed assunzione di paternità dell'atto stesso.

(8) L'atto che è stato sottoscritto da un difensore privo di procura (salva l'applicabilità del 2° comma) viene considerato nullo. L'atto col quale si sia conferita procura ad un difensore esercenteextra districtumoltre che ad un avvocato territorialmente competente, che si sia poi costituito in giudizio, è, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, da considerarsi valido.

(9) La legge 24/2010 prima e la successiva legge n. 148/2011 hanno previsto l'obbligo per i difensori di inserire nel primo atto difensivo, il proprio numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di agevolare le comunicazioni in via telematica.Si precisa che ai sensi della legge 111/2011 la mancata indicazione di tali dati determina l'aumento dell'importo del contributo unificato da versare pari alla metà del valore stabilito dalla legge.Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato il riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata.

(10) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (33)

1Cass. civ. n. 12684/2025

2Cass. civ. n. 554/2025

3Cass. civ. n. 17169/2024

4Cass. civ. n. 17154/2024

5Cass. civ. n. 16652/2024

6Cass. civ. n. 6477/2024

7Cass. civ. n. 31863/2023

8Cass. civ. n. 28251/2023

9Cass. civ. n. 20076/2023

10Cass. civ. n. 14878/2023

11Cass. civ. n. 7442/2023

12Cass. civ. n. 28106/2018

13Cass. civ. n. 14338/2017

14Cass. civ. n. 10143/2012

15Cass. civ. n. 24717/2011

16Cass. civ. n. 1275/2011

17Cass. civ. n. 16403/2010

18Cass. civ. n. 5883/2009

19Cass. civ. n. 5620/2006

20Cass. civ. n. 6225/2005

21Cass. civ. n. 11761/2000

22Cass. civ. n. 1705/2000

23Cass. civ. n. 6955/1997

24Cass. civ. n. 6894/1997

25Cass. civ. n. 9961/1996

26Cass. civ. n. 5119/1995

27Cass. civ. n. 9231/1993

28Cass. civ. n. 12769/1992

29Cass. civ. n. 10737/1992

30Cass. civ. n. 5498/1982

31Cass. civ. n. 6362/1981

32Cass. civ. n. 3718/1979

33Cass. civ. n. 1180/1976