Articolo 126 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contenuto del processo verbale

Dispositivo

Il processo verbale [disp. att. 44, 46] deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [disp. att. 87] (1).

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere (2). Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale (3) (4).

Note

(1) In relazione a quanto disposto dalla norma, viene menzionato nel processo verbale quando le parti offrono in comunicazione dei documenti che vengono prodotti all'udienza.

(2) Solo il difetto assoluto di sottoscrizione, ovvero di contemporanea mancanza della firma del cancelliere e del giudice, rende nullo o inesistente il processo verbale. Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non determina la nullità del processo verbale quando lo stesso è chiamato solamente a concorrere con la propria attività di documentazione quella del giudice. Invero, con la sottoscrizione del giudice si è comunque raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto documentato.

(3) La sottoscrizione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario che lo ha redatto gli attribuisce piena efficacia probatoria, pertanto nel caso in cui manchi la sottoscrizione dell'atto da parte degli altri soggetti intervenuti nel processo non si determinerà l'invalidità dell'atto. In tal caso, il cancelliere farà espressa menzione nel verbale del loro rifiuto ad apporre la propria sottoscrizione. Diversamente, la loro firma assume rilievo nelle ipotesi di confessione spontanea (art. 229) e di conciliazione giudiziale (art. 185).

(4) Gli eventuali vizi del processo verbale, che possono consistere in errori materiali ed omissioni potranno essere sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte in calce all'atto, con nota di richiamo, interlineando la parte soppressa o modificata, senza renderla illeggibile.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 16402/2007

Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 16402 del 25 luglio 2007)

2Cass. civ. n. 8025/2006

Il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, se può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti; pertanto, l'atto con cui il giudice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale dell'udienza di discussione, dispone, su istanza della parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura dello stesso, ammettendo la parte presente a rassegnare le sue difese e conclusioni, è nullo per violazione del principio del contraddittorio, nullità che si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto. (Cassa con rinvio, Giud. pace Roma, 4 Ottobre 2001).(Cassazione civile, sentenza n. 8025 del 6 aprile 2006)