Articolo 126 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contenuto del processo verbale

Dispositivo

Note

(1) In relazione a quanto disposto dalla norma, viene menzionato nel processo verbale quando le parti offrono in comunicazione dei documenti che vengono prodotti all'udienza.

(2) Solo il difetto assoluto di sottoscrizione, ovvero di contemporanea mancanza della firma del cancelliere e del giudice, rende nullo o inesistente il processo verbale. Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non determina la nullità del processo verbale quando lo stesso è chiamato solamente a concorrere con la propria attività di documentazione quella del giudice. Invero, con la sottoscrizione del giudice si è comunque raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto documentato.

(3) La sottoscrizione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario che lo ha redatto gli attribuisce piena efficacia probatoria, pertanto nel caso in cui manchi la sottoscrizione dell'atto da parte degli altri soggetti intervenuti nel processo non si determinerà l'invalidità dell'atto. In tal caso, il cancelliere farà espressa menzione nel verbale del loro rifiuto ad apporre la propria sottoscrizione. Diversamente, la loro firma assume rilievo nelle ipotesi di confessione spontanea (art. 229) e di conciliazione giudiziale (art. 185).

(4) Gli eventuali vizi del processo verbale, che possono consistere in errori materiali ed omissioni potranno essere sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte in calce all'atto, con nota di richiamo, interlineando la parte soppressa o modificata, senza renderla illeggibile.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 16402/2007

2Cass. civ. n. 8025/2006