Articolo 133 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Dispositivo

Note

(0) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

(1) Con la pubblicazione, ovvero il suo deposito in cancelleria, la sentenza acquista esistenza come atto giuridico e diventa immodificabile ed irrevocabile da parte del giudice che l'ha pronunciata.

(2) Le sentenze pronunciate dal collegio devono essere depositate in cancelleria non oltre sessanta giorni dalla formulazione delle difese conclusive delle parti (art. 275). Il termine di cui sopra è ridotto a trenta giorni per i giudizi innanzi al giudice monocratico ed a quindici per quelli davanti al giudice di pace.

(3) In alcune ipotesi la pubblicazione della sentenza non avviene con il deposito in cancelleria. Ad esempio nei processi relativi a controversie di lavoro o previdenziali, la sentenza è pronunciata in udienza con la lettura del dispositivo ed è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia; nei processi davanti al tribunale monocratico, nei casi in cui la decisione avviene in seguito a discussione orale (art. 281 sexies), la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

(4) Il biglietto di cancelleria è il mezzo con cui i difensori vengono informati dell'avvenuto deposito della sentenza. Lo stesso deve contenere oltre il dispositivo anche la data dell'avvenuta pubblicazione.Si precisa che in mancanza della notificazione, la data del deposito della sentenza in cancelleria segna l'inizio del decorso del termine di sei mesi per la proposizione delle impugnazioni ordinarie avverso la sentenza ai sensi dell'art. 327. Diversamente, quello di comunicazione comporta la decorrenza del termine per la presentazione del regolamento di competenza ai sensi dell'art. 47, II comma o per le ipotesi di riassunzione della causa come previsto dall'art. 50.

(5) Le parole "il dispositivo" sono state sostituite da "il testo integrale della sentenza" dall'art. 45, comma 1, lett. b), del D. L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

(6) Comma aggiuntodall'art. 45, comma 1,lett. b), del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Comma inserito dall'art. 2, D. L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza dal 15 maggio 2005 successivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01 gennaio 2012 ed applicazione dal 31 gennaio 2012.

Massime giurisprudenziali (26)

1Cass. civ. n. 10810/2025

2Cass. civ. n. 8566/2025

3Cass. civ. n. 5647/2025

4Cass. civ. n. 1264/2025

5Cass. civ. n. 24639/2024

6Cass. civ. n. 20994/2024

7Cass. civ. n. 18388/2024

8Cass. civ. n. 5596/2024

9Cass. civ. n. 36369/2023

10Cass. civ. n. 35867/2023

11Cass. civ. n. 10971/2023

12Cass. civ. n. 9917/2023

13Cass. civ. n. 6010/2023

14Cass. civ. n. 5771/2023

15Cass. civ. n. 3074/2023

16Cass. civ. n. 2829/2023

17Cass. civ. n. 18569/2016

18Cass. civ. n. 13794/2012

19Cass. civ. n. 9622/2009

20Cass. civ. n. 5245/2009

21Cass. civ. n. 26040/2005

22Cass. civ. n. 14194/2002

23Cass. civ. n. 4130/2001

24Cass. civ. n. 8297/1999

25Cass. civ. n. 5585/1999

26Cass. civ. n. 6571/1994