Articolo 134 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Dispositivo

Note

(1) L'ordinanza si caratterizza per la succinta motivazione a distinguendosi in tal modo dalla sentenza che deve essere costituzionalmente motivata (art. 111 Cost.) e dal decreto, che, normalmente non necessita di motivazione pur avendo anch'esso funzione ordinatoria-interna al processo. In ogni caso, la succinta motivazione garantisce un controllo sull'iter logico seguito dal giudice per arrivare alla sua pronuncia e la sua totale mancanza comporta la nullità dell'ordinanza, eccetto il caso delle ordinanze di mero rinvio, in cui non è necessario l'obbligo della motivazione.

(2) La norma specifica che l'ordinanza può essere pronunciata in udienza o fuori udienza e, in questo caso, deve essere redatta in calce al verbale dell'udienza o su un foglio separato, in ogni caso sottoscritto dal giudice. Inoltre, l'ordinanza fuori udienza deve essere comunicata alle parti a cura del cancelliere in modo tale che queste siano rese edotte del contenuto del provvedimento nonchè della nuova udienza in cui il giudizio deve proseguire. La mancanza di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento e degli atti successivi, quindi anche della sentenza eventualmente emessa.Diversamente, l'ordinanza che viene pronunciata in udienza dal giudice ed inserita nel verbale si presume conosciuta sia dalle parti presenti, sia da quelle che avrebbero dovuto partecipare e quindi non va comunicata a queste ultime. Inoltre, ci sono dei casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui l'ordinanza deve essere portata a conoscenza, non tramite comunicazione, ma per mezzo di vera e propria notificazione. Ad esempio le ordinanze di condanna a pene pecuniarie (art. 179, II comma) oppure all'ordinanza del collegio che ammette il giuramento (art. 237, II comma).

(3) Comma inserito dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dal 15 maggio 2005, successivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità), con decorrenza dal 01 gennaio 2012 ed applicazione dal 31 gennaio 2012.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 32724/2024

2Cass. civ. n. 35032/2023

3Cass. civ. n. 16731/2009

4Cass. civ. n. 24479/2008

5Cass. civ. n. 27143/2006

6Cass. civ. n. 24159/2006

7Cass. civ. n. 11353/2004

8Cass. civ. n. 10946/2004

9Cass. civ. n. 5238/2004

10Cass. civ. n. 4929/2004

11Cass. civ. n. 12794/1997

12Cass. civ. n. 7958/1997