Articolo 149 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario

Dispositivo

(1)L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo [3], comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (2) (3).

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato (3).

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo [148], primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata (3).

Note

(1) Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(2) Le parole "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni" sono state inserite dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(3) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera q)) la modifica dell'art. 149-bis, commi 2 e 3 e l'introduzione di un nuovo comma dopo il sesto all'art. 149-bis. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 25084/2025

In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 149-bis cod. proc. civ., l'avviso di mancata consegna per "casella piena" non costituisce equipollente della consegna effettiva e non perfeziona la notificazione ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, pregiudicando il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025)

2Cass. civ. n. 28452/2024

Nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024)

3Cass. civ. n. 32287/2023

Considerata la mancanza di univocità nella giurisprudenza di legittimità sulla tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica a mezzo PEC non completata per "casella piena" del destinatario, i giudici della Terza Sezione della Corte di Cassazione, hanno rimesso la questione alle Sezioni Unite. Si attende una pronuncia che consideri non solo le opzioni ermeneutiche contrapposte, ma anche l'evoluzione del sistema normativo, facendo luce sugli esiti del procedimento notificatorio, nell'ambito di processi digitalizzati.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 32287 del 21 novembre 2023) Cons. Stato n. 5458/2023In tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, conseguentemente, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5458 del 5 giugno 2023)

4Cass. civ. n. 2193/2023

In materia di notificazione di atti, se si può ritenere che l'elezione di domicilio fisico non impedisca l'utilizzo di quello telematico, ciò non può viceversa imporre al difensore destinatario della notifica, in assenza di norme esplicite, gli stessi oneri che sono a lui richiedibili quando non possa aver fatto affidamento sulla suddetta legittima elezione e, anzi, abbia dato speculare valore al luogo elettronico di ricezione appositamente eletto. Parimenti, l'onere del notificante si articola diversamente, dovendo tenersi congruo conto della specifica elezione di domicilio fisica. Pertanto, la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell'ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio fisico, nell'eventualità di "casella telematica piena" presso il domicilio digitale per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto, e ciò a valere solo nel caso specificato, altrimenti non potendo sussistere alcun altro affidamento, da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella di posta elettronica, e nessun'altra appendice alla condotta esigibile dal notificante.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023)

5Cass. civ. n. 1519/2023

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 1519 del 18 gennaio 2023)

6Cass. civ. n. 39970/2021

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2017).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 39970 del 14 dicembre 2021)

7Cass. civ. n. 20214/2021

Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 20214 del 15 luglio 2021)

8Cass. civ. n. 28829/2020

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 puo` avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilita` dell'atto e la finalita` della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalita` di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/05/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 28829 del 16 dicembre 2020)

9Cass. civ. n. 29851/2019

In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 29851 del 18 novembre 2019)

10Cass. civ. n. 14140/2019

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 14140 del 23 maggio 2019)

11Cass. civ. n. 23620/2018

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.l.vo n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 23620 del 28 settembre 2018)

12Cass. civ. n. 21445/2018

In tema di notificazione con modalità telematiche, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per il quale era stata richiesta la notifica con modalità telematiche l'ultimo giorno utile oltre le ore 21,00).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 21445 del 30 agosto 2018)

13Cass. civ. n. 20947/2018

In tema di notificazione di una sentenza a mezzo pec, la mancata indicazione da parte della cancelleria, nell'oggetto del messaggio, della natura dell'atto notificato, non produce l'inesistenza della notificazione, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all'indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall'ufficiale giudiziario, per la cui notificazione non è ipotizzabile l'invalidità o l'inefficacia qualora su di esso non risulti alcuna annotazione in ordine alla specifica natura dell'atto contenuto al suo interno.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20947 del 22 agosto 2018)

14Cass. civ. n. 17022/2018

In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17022 del 28 giugno 2018)

15Cass. civ. n. 14818/2018

In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14818 del 7 giugno 2018)

16Cass. civ. n. 14042/2018

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 14042 del 1 giugno 2018)

17Cass. civ. n. 13224/2018

La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale.(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 13224 del 25 maggio 2018)

18Cass. civ. n. 30765/2017

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 30765 del 22 dicembre 2017)

19Cass. civ. n. 20625/2017

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017)