Articolo 150 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione per pubblici proclami

Dispositivo

Note

(1) Le parole riportate all'interno delle parentesi quadra sono soppresse ai sensi dell'art. 62, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) La parte che chiede l'autorizzazione a procedere deve presentare un'apposita istanza che assume la forma del ricorso steso in calce all'atto da notificare. Il pubblico ministero stende poi il suo parere di seguito al ricorso.

(3) Il capo dell'ufficio giudiziario giudice può, con decreto, negare l'autorizzazione a procedere a tale forma di notificazione. Tale decreto è privo di carattere decisorio, avendo soltanto carattere strumentale ed ordinatorio; pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

(4) Il legislatore non indica tassativamente le modalità di trasmissione degli atti da notificare ai destinatari, lasciando tale ambito alla discrezionalità del magistrato che, di volta in volta, è tenuto ad indicare il sistema migliore per portare l'atto a conoscenza dei destinatari nonché eventualmente la notifica ordinaria a taluno dei essi.

(5) Ai sensi della L. 24.11.2000, n.340 i Fogli degli Annunci Legali sono aboliti a decorrere dalla data del 9.03.2001. A partire da tale data è sufficiente inserire un estratto dell'atto nella G.U.

(6) La copia dell'atto depositata dall'ufficiale giudiziario nella cancelleria del magistrato procedente viene custodita dal cancelliere per essere poi inserita nel fascicolo d'ufficio.La notifica per pubblici proclami, infatti, si considera avvenuta con tale deposito in cancelleria

(7) L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi sostituita da quella di «giudice di pace» dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 16813/2025

2Cass. civ. n. 9319/2025

3Cass. civ. n. 11068/2024

4Cass. civ. n. 17742/2014

5Cass. civ. n. 6329/2012

6Cass. civ. n. 27520/2011

7Cass. civ. n. 4587/2009

8Cass. civ. n. 6507/1998

9Cass. civ. n. 7705/1996

10Cass. civ. n. 4274/1990