Articolo 155 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Computo dei termini

Dispositivo

Note

(1) La norma riporta l'espressione giorno iniziale, ovvero ildies a quo, da intendersi quello nel quale è accaduto il fatto da cui comincia a decorrere il termine.

(2) Nel calcolo dei termini a giorni o ad ore si deve escludere il giorno o l'ora iniziali. Diversamente, deve essere calcolato il giorno iniziale, ovvero ildies ad quem, nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine.

(3) Ci sono poi delle ipotesi in cui il legislatore stabilisce un termine indicando un certo numero di giorni liberi: in tale ipotesi non si dovrà computare nel termine né il dies a quo né il dies ad quem. Tipico esempio è il termine per comparire di cui all'art. 163 bis.

(4) Quando i termini vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto deldies a quo,nè del numero dei giorni che compongono i mesi o gli anni, così il termine va a scadere nel giorno del mese o dell'anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, indipendentemente dal fatto che l'anno sia bisestile.

(5) Nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. E' la legge che determina la festività in via esclusiva e che, pertanto, qualifica quel determinato giorno come tale.Tale regola vale solo per i termini a decorrenza successiva ma non per quelli che si contano a ritroso con l'assegnazione di un lasso di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, poichè altrimenti il rischio sarebbe quello di produrre l'effetto contrario di un'abbreviazione di quel lasso di tempo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione dello stesso.Sul punto poi è bene precisare che la l. n. 263/2005, intendendo realizzare una maggiore semplificazione delle forme e degli adempimenti degli uffici giudiziari e delle parti ha previsto la proroga per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che cadono nella giornata del sabato ed il regolare svolgimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie che ricadono sempre nella giornata del sabato, lavorativa ad ogni effetto.

(6) Ai sensi della l. 27-5-1949, n. 260, modificata dalla l. 31-3-1954, n. 90 e dalla l. 5-3-1977, n. 54, sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8, il 25 e il 26 dicembre.

(7) I termini processuali vengono sospesi ai sensi della legge 7-10-1969, n. 742, la quale dispone la sospensione di diritto dei termini processuali nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, allo scopo di garantire un periodo di ferie anche ai difensori, nel quale siano liberi da preoccupazioni su eventuali scadenze. I termini, pertanto, riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Di conseguenza, se un termine cade nel periodo di sospensione, dovranno essere computati 45 giorni in più. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della legge richiamata i processi nei quali l'urgenza ha un rilievo particolare come le cause di alimenti; le controversie individuali di lavoro e quelle previdenziali; i procedimenti cautelari e di opposizione all'esecuzione; i giudizi di sfratto e di dichiarazione e revoca del fallimento.

(8) Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. civ. n. 21925/2021

2Cass. civ. n. 1543/2018

3Cass. civ. n. 21335/2017

4Cass. civ. n. 13406/2017

5Cass. civ. n. 7112/2017

6Cass. civ. n. 16303/2015

7Cass. civ. n. 14767/2014

8Cass. civ. n. 6542/2014

9Cass. civ. n. 19874/2012

10Cass. civ. n. 3132/2012

11Cass. civ. n. 1418/2012

12Cass. civ. n. 21375/2011

13Cass. civ. n. 11302/2011

14Cass. civ. n. 24375/2010

15Cass. civ. n. 6212/2010

16Cass. civ. n. 5114/2009

17Cass. civ. n. 17079/2007

18Cass. civ. n. 19041/2003

19Cass. civ. n. 7097/2001

20Cass. civ. n. 12935/2000

21Cass. civ. n. 10785/2000

22Cass. civ. n. 7925/1999

23Cass. civ. n. 5969/1995

24Cass. civ. n. 4222/1986

25Cass. civ. n. 2621/1985

26Cass. civ. n. 1896/1978

27Cass. civ. n. 3110/1972

28Cass. civ. n. 995/1969

29Cass. civ. n. 194/1969