Articolo 156 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rilevanza della nullità

Dispositivo

Note

(1) La norma si riferisce ai c.d. vizi formali, ovvero quei vizi che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali. Si tratta cioè sia delle forme previste per il compimento degli atti processuali, sia dei requisiti non strettamente formali, quali la competenza del giudice, la capacità processuale, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale.

(2) Il comma in analisi è espressione del principio della c.d. tassatività delle nullità, in virtù del quale la nullità si determina solamente quando viene espressamente prevista dalla legge. Tipici esempi si riscontrano agli artt.128 in caso di mancata pubblicità della udienza,158 in caso di vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del P.M., o ancora l'art. 160 relativo ai vizi della notificazione,161 in caso di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, o l'art. 164 che indica i casi di nullità della citazione.

(3) Il secondo comma è espressione del principio della inidoneità allo scopo, che consiste in un altro criterio per individuare le ipotesi di nullità. Invero, la nullità si determina quando l'atto, in astratto, non si presenta idoneo a conseguire la funzione per cui è stato previsto dalla legge. Ad esempio è nulla la sentenza priva di motivazione, in quanto non adempie alle finalità che la legge attribuisce alla sentenza.

(4) La norma si riferisce allo scopo dell'atto, inteso non in senso soggettivo come finalità di colui che lo compie, ma in senso oggettivo, ovvero finalità prevista dalla legge. Nello specifico si parla di funzione tipica che la legge ha assegnato all'atto all'interno del processo.

(5) L'ultimo comma consacra il principio della c.d. strumentalità delle forme, in base al quale se lo scopo dell'atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata. Ad esempio, la notificazione dell'atto di impugnazione che non rispetti l'ordine dei luoghi ex art. 330è nulla in quanto in astratto non idonea allo scopo. Tuttavia, se la parte si costituisce, la nullità non può essere dichiarata in quanto l'atto ha in concreto raggiunto il proprio scopo.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 4163/2015

2Cass. civ. n. 5160/2009

3Cass. civ. n. 11664/2006

4Cass. civ. n. 14560/2004

5Cass. civ. n. 6194/2004