Articolo 162 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pronuncia sulla nullità

Dispositivo

Note

(1) La norma esprime il principio in base al quale le nullità, sia quelle rilevabili su istanza di parte, sia quelle rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di una pronuncia da parte del giudice c.d. pronuncia costitutiva in mancanza della quale l'atto nullo rimane in vita.

(2) La rinnovazione degli atti, sia delle parti che del giudice serve per consentire al processo di proseguire verso il suo esito normale.

(3) Coloro che compiono un atto processuale con dolo o colpa grave sono passibili di essere condannati al risarcimento del danno.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 19218/2019

2Cass. civ. n. 5662/1997

3Cass. civ. n. 2025/1987

4Cass. civ. n. 2129/1978

5Cass. civ. n. 2654/1975