Articolo 638 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma della domanda e deposito

Dispositivo

Note

(1) Vista la sommarietà del procedimento la scelta del legislatore per l'atto introduttivo è stata quella del ricorso, anche per la rapidità con cui lo stresso procedimento dovrebbe concludersi. Ad ogni modo, si precisa che il diritto di difesa viene garantito sia dal carattere eventuale del contraddittorio sia dal rigore della prova su cui deve fondarsi la domanda del ricorrente.

(2) Accanto agli elementi caratterizzanti gli atti di parte di cui all'art. 125, il ricorso deve contenere anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente, del creditore ricorrente e del suo procuratore, del debitore ingiunto, l'oggetto, le ragioni della domanda e la prova scritta fornita dal ricorrente. Il ricorso può anche essere redatto in modo sommario purché sia accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt.634,635 e636 c.p.c..

(3) Con il deposito del ricorso si dà avvio al procedimento monitorio. La notifica del ricorso e del pedissequo decreto segna, invece, il momento della pendenza della lite, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.

(4) I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 3, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 8240/2020

2Cass. civ. n. 23325/2017

3Cass. civ. n. 14937/2013

4Cass. civ. n. 7786/2013

5Cass. civ. n. 4780/2013

6Cass. civ. n. 22489/2006

7Cass. civ. n. 8042/2006

8Cass. civ. n. 7699/1990

9Cass. civ. n. 3355/1987

10Cass. civ. n. 4625/1985

11Cass. civ. n. 417/1981

12Cass. civ. n. 4100/1978

13Cass. civ. n. 2348/1977

14Cass. civ. n. 1420/1966