Articolo 639 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricorso per consegna di cose fungibili

Dispositivo

Note

(1) La dichiarazione di cui alla norma consente al creditore di dichiarare nel ricorso la somma di denaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura e, ottenuto il decreto ingiuntivo, di procedere all'espropriazione forzata di tale somma ove il debitore non ottemperi all'ordine di consegna. Inoltre, permette al debitore di liberarsi versando la somma richiesta dal ricorrente.

(2) Nell'ipotesi in cui non venga indicata la somma di denaro sostitutiva della prestazione in natura, non si determina la nullità dell'ingiunzione, ma solamente la limitazione dell'eventuale azione esecutiva, circoscritta alla sola esecuzione per consegna con esclusione di quella per espropriazione. Pertanto, rientra tra le facoltà del creditore ricorrente la possibilità di limitare la propria istanza, riducendo così gli effetti del ricorso per decreto ingiuntivo alla sola consegna delle cose dovute dal debitore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1276/1966