Articolo 639 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricorso per consegna di cose fungibili

Dispositivo

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura (1), a definitiva liberazione dell'altra parte (2). Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Note

(1) La dichiarazione di cui alla norma consente al creditore di dichiarare nel ricorso la somma di denaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura e, ottenuto il decreto ingiuntivo, di procedere all'espropriazione forzata di tale somma ove il debitore non ottemperi all'ordine di consegna. Inoltre, permette al debitore di liberarsi versando la somma richiesta dal ricorrente.

(2) Nell'ipotesi in cui non venga indicata la somma di denaro sostitutiva della prestazione in natura, non si determina la nullità dell'ingiunzione, ma solamente la limitazione dell'eventuale azione esecutiva, circoscritta alla sola esecuzione per consegna con esclusione di quella per espropriazione. Pertanto, rientra tra le facoltà del creditore ricorrente la possibilità di limitare la propria istanza, riducendo così gli effetti del ricorso per decreto ingiuntivo alla sola consegna delle cose dovute dal debitore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1276/1966

A norma dell'art. 639 c.p.c., quando la domanda di emissione del decreto ingiuntivo riguarda la consegna di determinata quantità di cose fungibili, l'istante deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura da parte del debitore. Tale somma di danaro non costituisce una seconda prestazione in concorrenza con l'originaria prestazione in natura, ma rappresenta soltanto il controvalore di quest'ultima.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1276 del 18 maggio 1966)