Articolo 652 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Conciliazione

Dispositivo

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano (1), il giudice, con ordinanza non impugnabile (2), dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Note

(1) La conciliazione consiste in un accordo tra le parti, che ha l'effetto di estinguere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale accordo può essere raggiunto nel caso in cui il debitore riconosca il diritto di credito azionato in via monitoria dal ricorrente così che in questo caso il decreto ingiuntivo diventa definitivo, acquistando efficacia di giudicato, come se non fosse mai stato opposto. Ancora, la conciliazione si può raggiungere quando entrambe la parti si fanno reciproche concessioni, ovvero il debitore riconosce il credito per un importo inferiore e il creditore accetta la riduzione della sua pretesa. Anche in questo caso il decreto diventa definitivo ma viene ridotto nel quantum. Diversa è l'ipotesi in cui le parti, conciliandosi, dichiarano inesistente il credito, in quanto devono rinunciare in via esplicita al decreto ingiuntivo, altrimenti si avrebbe solo l'estinzione dal giudizio di opposizione che darebbe luogo, puramente e semplicemente, alla definitività del decreto.

(2) Raggiunta la conciliazione il giudice dovrà darne atto con ordinanza non impugnabile, con cui dichiara inoltre l'estinzione del processo e la definitività del decreto ingiuntivo, anche eventualmente ridotto nel quantum. In tale ultima ipotesi, restano validi gli atti esecutivi e l'eventuale ipoteca iscritta fino alla concorrenza della quantità o somma ridotta.