Articolo 653 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

Dispositivo

Note

(1) Il rigetto dell'opposizione può avvenire per ragioni di merito, attinenti cioè alla fondatezza della domanda oppure per ragioni di rito, ovvero processuali, come accade per l'inammissibilità o l'incompetenza funzionale del giudice adito.

(2) E' bene precisare che nel caso in cui il rigetto dell'opposizione avvenga con sentenza passata in giudicato, la sentenza non si sostituisce al decreto che continua ad essere il titolo esecutivo in forza del quale il creditore può procedere ad esecuzione forzata è l'efficacia esecutiva, essendo conseguenza del passaggio in giudicato del decreto, deriva dalla legge, e non richiede dichiarazioni. Diversamente, se il rigetto avviene in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva si verifica un caso analogo a quello previsto dall'art. 648.

(3) Inoltre, il decreto acquista efficacia esecutiva se viene dichiarata con ordinanza l'estinzione del giudizio, ovvero la sua cessazione anticipata che ne impedisce la prosecuzione per inattività delle parti o per rinuncia agli atti del giudizio. Si precisa, inoltre, che nel caso di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, il giudice dovrà anche dichiarare la cessazione della materia del contendere.

(4) L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che solamente nell'ipotesi in cui ci sia il rigetto totale dell'opposizione la sentenza non si sostituisce al decreto ingiuntivo impugnato, che resta l'unico titolo esecutivo.Diversamente, nell'ipotesi del rigetto parziale, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, restando però validi ed efficaci gli atti compiuti sulla base del decreto, fino alla concorrenza della quantità o somma ridotta.

(5) Secondo la giurisprudenza più recente, quando il debitore ha adempiuto in tutto o in parte il credito dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, salva la regolamentazione delle spese.

(6) Tale ultimo comma è stato aggiunto dalla L. 10-5-1976, n. 358 e successivamente dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.

Massime giurisprudenziali (34)

1Cass. civ. n. 8114/2020

2Cass. civ. n. 20868/2017

3Cass. civ. n. 4672/2017

4Cass. civ. n. 8428/2014

5Cass. civ. n. 21840/2013

6Cass. civ. n. 19595/2013

7Cass. civ. n. 4071/2010

8Cass. civ. n. 19120/2009

9Cass. civ. n. 19491/2005

10Cass. civ. n. 19296/2005

11Cass. civ. n. 9876/2005

12Cass. civ. n. 9626/2004

13Cass. civ. n. 10229/2002

14Cass. civ. n. 4531/2000

15Cass. civ. n. 5192/1999

16Cass. civ. n. 3607/1999

17Cass. civ. n. 12521/1998

18Cass. civ. n. 10800/1996

19Cass. civ. n. 7448/1993

20Cass. civ. n. 5028/1993

21Cass. civ. n. 2019/1993

22Cass. civ. n. 5274/1991

23Cass. civ. n. 3054/1990

24Cass. civ. n. 4597/1984

25Cass. civ. n. 1977/1983

26Cass. civ. n. 1497/1983

27Cass. civ. n. 1140/1981

28Cass. civ. n. 2975/1980

29Cass. civ. n. 3581/1978

30Cass. civ. n. 840/1978

31Cass. civ. n. 5309/1977

32Cass. civ. n. 2498/1976

33Cass. civ. n. 1041/1973

34Cass. civ. n. 249/1970