Articolo 655 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Iscrizione d'ipoteca

Dispositivo

Note

(1) La norma dà attuazione all'art. 2818 del c.c.in base alla quale sono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale "gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto", individuando quali decreti ingiuntivi muniti di forza esecutiva possono essere considerati tali, ovvero quelli provvisoriamente esecutivi al momento della loro emissione, quelli che diventano provvisoriamente esecutivi in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente, quelli che sono dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di opposizione e quelli rispetto ai quali è stata proposta opposizione rigettata. Si precisa che per l'iscrizione non occorre la notifica del titolo.

(2) La cancellazione dell'ipoteca può essere disposta in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, in seguito alla revoca della provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'art. 642 del c.p.c.ed, infine, a seguito del provvedimento d'urgenza immediatamente esecutivo (art. 700 del c.p.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 6918/2005

2Cass. civ. n. 12318/1997

3Cass. civ. n. 5007/1997

4Cass. civ. n. 4163/1990

5Cass. civ. n. 3978/1978

6Cass. civ. n. 3146/1974