Articolo 656 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Impugnazione

Dispositivo

Note

(1) In caso di mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente o inerzia delle parti, il decreto ingiuntivo acquista autorità ed efficacia di giudicato, impugnabile solo con la revocazione ai sensi dell'[395 cpc]], nn.1,2,5,6, e con l'opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404 del c.p.c., II comma. Il giudice competente a conoscer di tali eventuali impugnazioni è quello che ha emesso l'ingiunzione o al collegio cui appartiene il Presidente.

(2) La norma indica due rimedi straordinari che hanno, per l'appunto, dei limiti ben precisi. Sul punto, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel sostenere che il rimedio della revocazione è esperibile solamente nelle ipotesi in cui non sia più possibile promuovere l'opposizione ordinaria per scadenza del termine di cui all'art. 641 né il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650.

(3) In giurisprudenza si è precisato che l'impugnazione per revocazione di cui alla norma in analisi è ammissibile anche nel caso in cui il decreto sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione.

(4) Il termine per proporre la domanda di revocazione o di opposizione di terzo revocatoria è pari a trenta giorni che decorrono dal momento indicato nell'art. 326.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 8299/2021

2Cass. civ. n. 28414/2018

3Cass. civ. n. 22308/2016

4Cass. civ. n. 2151/1983

5Cass. civ. n. 1074/1978

6Cass. civ. n. 411/1977

7Cass. civ. n. 2697/1973

8Cass. civ. n. 1741/1966