Articolo 660 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma dell'intimazione

Dispositivo

Le intimazioni (1) di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate (2) a norma degli articoli [137] e seguenti, esclusa la notificazione (3) al domicilio eletto.

Il locatore può indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo [668] e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito (7).

La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo [125], in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo [163], terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo [663] e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (4) (7).

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice (5) può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione (4).

Le parti si costituiscono depositando l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (4) (7).

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da [663] a [666], è sufficiente la comparizione personale dell'intimato (4).

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso (6) all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

Note

(1) L'atto di intimazione di cui alla norma deve necessariamente rivestire la forma dell'atto di citazione, e deve contenere oltre l'intimazione, gli elementi necessari per la validità dell'atto di citazione, con la peculiarità dell'avvertimento rivolto al conduttore che se non compare all'udienza indicata o se comparendo non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto. La mancanza di tale avvertimento comporta la nullità della citazione.

(2) La norma in commento detta regole assai rigide per la notifica dell'atto di citazione viste le gravi conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza della parte intimata. Per questo la notifica deve avvenire ai sensi dell'art. 137 del c.p.c.e ss. per la notifica degli atti giudiziari, fatta esclusione per la notifica presso il domicilio eletto.

(3) Se l'atto di intimazione viene notificato presso il domicilio eletto la convalida dello sfratto o della licenza non può essere concessa. Tuttavia, se il conduttore ha indicato nel contratto di locazione il proprio domicilio come luogo di notifica degli atti, la notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto può essere legittimamente eseguita presso tale domicilio ai sensi dell'art. 137 del c.p.c.e ss. poiché il divieto di cui alla norma in esame si riferisce solamente al domicilio eletto.

(4) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 3 ter della l. 20-12-1995, n. 534 di conversione con modifiche al d.l. 18-10-1995, n. 432, rispondendo ad un'esigenza di semplificazione del presente giudizio. Infatti, entrambe la parti sono legittimate a costituirsi in udienza presentando i relativi atti, ovvero l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, al giudice investito della causa.

(5) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(6) Nel caso della notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto si parla di "doppia notifica" quando l'intimazione non viene notificata in mani proprie del conduttore intimato poiché l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione con lettera raccomandata e allegare all'originale dell'atto di citazione notificato la ricevuta della spedizione.

(7) I commi 2, 3 e 5 sono stati modificati dall'art. 3, comma 8, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023"

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 33769/2019

Nel caso di notificazione dell'intimazione di sfratto a un'associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante non è necessaria la spedizione dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove tale intimazione sia consegnata a uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento non deve essere compiuto, poiché esso riguarda l'ipotesi di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, configurabile ex art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alle persone fisiche.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 33769 del 19 dicembre 2019)

2Cass. civ. n. 13963/2005

Nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, c.p.c., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena. Ne consegue che la riconvenzionale ben può essere proposta dall'intimato con detta memoria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13963 del 30 giugno 2005)

3Cass. civ. n. 11702/2002

Nell'ipotesi di notificazione dell'intimazione di sfratto ad una persona giuridica mediante consegna di copia dell'atto ad uno dei soggetti indicati dall'art. 145, primo comma c.p.c. non è necessaria la spedizione dell'avviso all'ente intimato prevista dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., atteso che tale adempimento è previsto solo in caso di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, ipotesi non configurabile nel caso di notifica a persona giuridica, in quanto l'art. 138 c.p.c. prevede la «notificazione a mani proprie» solo in relazione a persone fisiche; ne consegue che non può considerarsi nulla la notifica dell'intimazione di sfratto ad un Comune che, come nella specie, sia stata effettuata presso il palazzo municipale mediante consegna di copia al capo ufficio di segreteria e non sia stata seguita dalla spedizione dell'avviso prevista dall'ultimo comma del citato art. 660.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11702 del 5 agosto 2002)

4Cass. civ. n. 2618/1995

In tema di intimazione di licenza o sfratto l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente postale, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 8, della L. 20 novembre 1982, n. 890, che non equivale all'ulteriore rinvio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., la cui emissione costituisce valido motivo di opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2618 del 7 marzo 1995)

5Cass. civ. n. 5103/1981

Ove il conduttore, in occasione della stipula del contratto di locazione, abbia indicato per le notifiche degli atti il proprio domicilio (nella specie: luogo di lavoro), la notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto può essere legittimamente eseguita a norma dell'art. 137 presso tale domicilio, senza che abbia incidenza il divieto posto dall'art. 660 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente al domicilio eletto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5103 del 15 settembre 1981)

6Cass. civ. n. 632/1978

L'intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto può ritenersi affetta da nullità radicale per erronea indicazione dell'udienza di comparizione, con la conseguente appellabilità dell'ordinanza di convalida emessa in assenza dell'intimato, per violazione del principio del contraddittorio, solo qualora, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile se congruamente e logicamente motivato, l'errore medesimo si sia tradotto in effettiva incertezza sulla data di quell'udienza. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente escluso dal giudice del merito il verificarsi degli indicati effetti, con riguardo ad un'intimazione che fissava la data di comparizione con erronea indicazione dell'anno precedente a quello in corso).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 632 del 11 febbraio 1978)

7Cass. civ. n. 3166/1976

L'irregolarità della notificazione dell'intimazione di sfratto non determina, direttamente e immediatamente, la nullità del provvedimento di convalida; questo, al contrario, conserva la sua piena efficacia di titolo esecutivo, salvo il diritto della parte intimata di far valere le sue ragioni contrarie nel procedimento di opposizione alla convalida, e cioè in sede di merito, al fine di rimuovere il titolo esecutivo: la medesima irregolarità, pertanto, non può costituire motivo valido per l'opposizione all'esecuzione, in quanto la norma dell'art. 668 c.p.c. esaurisce ogni possibilità di difesa fondata sui vizi del procedimento che ha condotto alla emanazione del provvedimento di convalida nel giudizio di opposizione dopo la convalida (cosiddetta opposizione tardiva).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3166 del 24 settembre 1976)

8Cass. civ. n. 2782/1964

Il locatore ha la facoltà e non già l'obbligo d'intimare la licenza per finita locazione contestualmente alla citazione per la convalida. Quest'ultima può pure riferirsi a licenza intimata precedentemente e senza le forme di cui all'art. 660 c.p.c., purché siano osservati i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2782 del 20 novembre 1964)