Articolo 661 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giudice competente

Dispositivo

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) La competenza del tribunale nel cui circondario è situato l'immobile oggetto del rapporto locatizio è una competenza di tipo funzionale e inderogabile. In passato, prima della riforma del 1990, la predetta competenza era limitata all'emanazione dell'ordinanza di convalida o di rilascio, in quanto nell’ipotesi in cui l'intimato sollevava eccezioni, il procedimento si trasformava in un normale processo di cognizione. Se il valore della causa superava la competenza pretorile, quest’ultimo, pronunciata l’eventuale ordinanza provvisoria (665), doveva rimettere le parti innanzi al tribunale competente, fissando un termine per la riassunzione. Diversamente, con la l. 353/1990 che ha riconosciuto in ogni caso la competenza del pretore in materia di locazione, l'eventuale giudizio sorto a seguito dell'opposizione dell'intimato, ha seguito la disciplina del rito del lavoro (si cfr.667). Infine, con il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 che ha soppresso la figura del pretore, le sue competenze sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica salve le ipotesi di competenza collegiale, espressamente previsti (50 bis).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 14476/2019

2Cass. civ. n. 4016/2008

3Cass. civ. n. 11967/2005

4Cass. civ. n. 354/1993

5Cass. civ. n. 387/1991

6Cass. civ. n. 11499/1990

7Cass. civ. n. 2412/1989

8Cass. civ. n. 4573/1976

9Cass. civ. n. 1879/1972